Art 6

Art. 6.1.Le percentuali di invalidita' gia' riconosciute e indennizzate in base ai criteri e alle disposizioni della normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge sono rivalutate tenendo conto dell'eventuale intercorso aggravamento fisico e del riconoscimento del danno biologico e morale. Per le stesse finalita' e' autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2004.
2.Alle vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e ai loro familiari e' assicurata assistenza psicologica a carico dello Stato. A tale fine e' autorizzata la spesa di 50.000 euro a decorrere dall'anno 2004.
Entrata in vigore il 11 agosto 2004
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