altre modifiche normative

Art. 10. Altre modifiche normative1.Alla legge 23 aprile 1959, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)all'articolo 4:
1) dopo il primo comma e' aggiunto il seguente: «Il Comandante generale e' collocato in soprannumero agli organici. Qualora alla data di entrata in vigore del presente comma si determini una vacanza nel grado di generale di corpo d'armata, la stessa e' colmata, con la medesima decorrenza, con una promozione ulteriore rispetto a quelle previste dal decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69.»;
2) al quarto comma, le parole: «dell'articolo 6, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, o successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 2229, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.»;
b)l'articolo 12 e' abrogato.
2.Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66:
a)all'articolo 2136, al comma 1:
1) la lettera «b)» e' sostituita dalla seguente: «b) le sezioni III e IV del capo I del titolo V e la sezione I del capo III del Titolo V, eccetto l'articolo 899»;
2) le lettere «g-bis)», «g-ter)», «h)» e «i)» sono abrogate;
3) dopo la lettera «m)» e' aggiunta la seguente: «m-bis) l'articolo 923;»;
4) la lettera «n)» e' sostituita dalla seguente: «n) gli articoli 931 e 932»;
5) dopo la lettera: «o)» e' aggiunta la seguente: «o-bis) gli articoli 946, 957 e 960;»;
b)all'articolo 2140, comma 4, la parola: «trentaquattresimo» e' sostituita dalla seguente: «trentasettesimo»;
c)all'articolo 2145, comma 2, dopo le parole: «Comandante generale» sono aggiunte le seguenti: «nonche' il colonnello del ruolo del maestro direttore della banda musicale del Corpo della guardia di finanza di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79».
Note all'art. 10:
- La legge 23 aprile 1959, n. 189, recante «Ordinamento del corpo della Guardia di finanza» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 1959, n. 98.
- Si riporta il testo dell'articolo 4, come modificato dal presente decreto:
«Art. 4. - Il Comandante generale della Guardia di finanza e' scelto fra i generali di Corpo d'armata in servizio permanente effettivo del medesimo Corpo o dell'Esercito ed e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della difesa.
Il Comandante generale e' collocato in soprannumero agli organici. Qualora alla data di entrata in vigore del presente comma si determini una vacanza nel grado di generale di corpo d'armata, la stessa e' colmata, con la medesima decorrenza, con una promozione ulteriore rispetto a quelle previste dal decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69.
Il Comandante generale presiede a tutte le attivita' concernenti l'organizzazione, il personale, l'impiego, i servizi tecnici, logistici e amministrativi, i mezzi e gli impianti della Guardia di finanza. Prende accordi con gli stati maggiori delle Forze armate per quanto e' necessario in relazione all'addestramento militare e al concorso dei reparti del Corpo alle operazioni militari in caso di emergenza. Ha rapporti col Comandante generale dei carabinieri, col Capo della polizia e con tutti gli altri organi centrali dell'Amministrazione dello Stato per assicurare il coordinamento con essi dell'attivita' della Guardia di finanza.
Il Comandante generale e' coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni ed e' sostituito, in caso di assenza o d'impedimento, dal Comandante in seconda, che attende anche, in particolare, alla trattazione degli affari che gli vengono delegati dal Comandante generale.
Il mandato del Comandante generale ha una durata pari a tre anni e non e' prorogabile ne' rinnovabile. Il Comandante generale, qualora nel corso del triennio debba cessare dal servizio permanente effettivo per raggiungimento dei limiti di eta', e' richiamato d'autorita' fino al termine del mandato. Al termine del mandato e' disposto il collocamento in congedo da equiparare a tutti gli effetti a quello per raggiungimento dei limiti di eta', con applicazione delle disposizioni dell'articolo 2229, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.».
Per il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, v. nota all'articolo 9.
- Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare» e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2010, n. 106.
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 2229, commi 1, 2 e 3:
«Art. 2229 (Regime transitorio del collocamento in ausiliari). - 1. Fino al 31 dicembre 2024, ai fini del progressivo conseguimento dei volumi organici stabiliti dall'articolo 2206-bis, il Ministro della difesa ha facolta' di disporre il collocamento in ausiliaria degli ufficiali e dei sottufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare che ne facciano domanda e che si trovino a non piu' di cinque anni dal limite di eta'.
2. La facolta' di cui al comma 1 puo' essere esercitata entro i limiti del contingente annuo massimo di personale di ciascuna categoria indicata dall' articolo 2230 e comunque nel limite delle risorse disponibili nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui agli articoli 582 e 583. Se nell'ambito di una categoria di personale il numero delle domande e' inferiore al contingente annuo massimo di cui all'articolo 2230, le residue posizioni possono essere portate in aumento nell'altra, nei limiti dell'autorizzazione di spesa prevista dal periodo precedente.
3. Il collocamento in ausiliaria di cui al comma 1 e' equiparato a tutti gli effetti a quello per il raggiungimento dei limiti di eta'. Al predetto personale compete, in aggiunta a qualsiasi altro istituto spettante, il trattamento pensionistico e l'indennita' di buonuscita che allo stesso sarebbe spettato qualora fosse rimasto in servizio fino al limite di eta', compresi gli eventuali aumenti periodici e i passaggi di classe di stipendio. Al medesimo personale si applicano le disposizioni di cui agli articoli precedenti, per il reimpiego nell'ambito del comune o della provincia di residenza presso l'amministrazione di appartenenza o altra amministrazione.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2136 del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal presente decreto:
«Art. 2136 (Disposizioni applicabili al personale della Guardia di finanza). - 1. Si applicano al personale del Corpo della Guardia di finanza, in quanto compatibili, le seguenti disposizioni del libro IV del codice dell'ordinamento militare:
a) il capo II del titolo IV, eccetto l'articolo 806;
b) le sezioni III e IV del capo I del titolo V e la sezione I del capo III del Titolo V, eccetto l'articolo 899;
c) l'articolo 622;
d) l'articolo 721;
d-bis) l'articolo 794;
d-ter) l'articolo 858;
e) gliarticoli 878e879;
f) l'articolo 881;
g) l'articolo 886;
g-bis) (abrogata).
g-ter)(abrogata).
h) (abrogata).
i) (abrogata).
l) l'articolo 900;
m) l'articolo 911;
m-bis) l'articolo 923;
n) gli articoli 931 e 932;
o) l'articolo 938, nonche' l'articolo 992, per la cui disposizione prevista al comma 1, il riferimento all'articolo 909, comma 4, e' da intendersi all'articolo 2145, comma 5;
o-bis) gli articoli 946, 957 e 960;
p) l'articolo 1008, per la cui disposizione prevista al comma 1, lettera b), il riferimento all'articolo 909, comma 4, e' da intendersi all'articolo 2145, comma 5;
q);
r) l'articolo 1091, nonche' l'articolo 1099, intendendo per numeri o contingenti massimi i volumi organici dei colonnelli previsti daldecreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69;
s) la sezione IV del capo III del titolo V;
t) la sezione III del capo VII del titolo V;
u) la sezione VIII del capo VII del titolo V;
v);
z) la sezione IV del capo IV del titolo VII;
aa) l'articolo 1394;
bb) la sezione I del capo XVI del titolo VII;
cc) la sezione I del capo XVII del titolo VII;
dd) il capo XVIII del titolo VII;
ee) il titolo VIII;
ff) l'articolo 1493;
ff-bis) l'articolo 1780;
gg);
2. Si applicano al Corpo della Guardia di finanza, in quanto compatibili, le seguenti ulteriori disposizioni del presente codice:
a) l'articolo 192;
b) l'articolo 558;
c) l'articolo 2229, comma 6.
3. Per le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, il riferimento al Ministro o al Ministero della difesa, ove previsto, e' da intendersi al Ministro, al Ministero dell'economia e delle finanze o al Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 2135.».
- Si riporta il testo degli articoli da 861 a 867 compresi nella Sezione III (Perdita del grado), Capo I (Il grado), Titolo V (Stato giuridico e impiego), Libro IV (Personale militare) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, resi ora applicabili, in quanto compatibili, al Corpo della Guardia di finanza:
«Art. 861 (Cause di perdita del grado). - Il grado si perde per una delle seguenti cause:
a) dimissioni volontarie;
b) dimissioni d'autorita';
c) cancellazione dai ruoli;
d) rimozione all'esito di procedimento disciplinare;
e) condanna penale.
2. Le dimissioni volontarie riguardano soltanto gli ufficiali.
3. La perdita del grado, se non consegue all'iscrizione in altro ruolo, comporta che il militare e' iscritto d'ufficio nei ruoli dei militari di truppa, senza alcun grado.
4. Per gli appartenenti ai ruoli dell'Arma dei carabinieri, la perdita del grado, se non consegue all'iscrizione in altro ruolo, comporta l'iscrizione d'ufficio nel ruolo dei militari di truppa dell'Esercito italiano, senza alcun grado.
Art. 862 (Dimissioni volontarie). - L'ufficiale ha facolta' di chiedere le dimissioni volontarie dal grado.
2. Le dimissioni dal grado sono consentite quando l'ufficiale raggiunge l'eta' per la quale cessa ogni obbligo di servizio per i militari di truppa e si e' collocati in congedo assoluto in detto ruolo.
3. L'ufficiale in trattamento di quiescenza non puo' dimettersi dal grado finche' non e' collocato nel congedo assoluto.
4. L'ufficiale sottoposto a procedimento disciplinare di stato, da cui possa derivare la perdita del grado per rimozione, ha facolta' di presentare istanza di dimissioni volontarie dal grado.
5. L'accettazione delle dimissioni dal grado e' irrevocabile.
6. La facolta' di dimettersi dal grado e' sospesa dal giorno in cui e' indetta la mobilitazione, totale o parziale, ovvero e' dichiarato lo stato di grave crisi internazionale.
Art. 863 (Dimissioni d'autorita'). - Le dimissioni d'autorita' sono determinate dalle seguenti cause:
a) interdizione giudiziale;
b) inabilitazione civile;
c) amministrazione di sostegno;
d) irreperibilita' accertata;
e) sottoposizione a misura di prevenzione o di sicurezza personale definitiva.
2. Le dimissioni d'autorita' sono adottate per decisione del Ministro, sentito il parere della Corte militare d'appello:
a) a seguito di sottoposizione a misure di prevenzione;
b) a seguito di sottoposizione a misure di sicurezza personali, previste dall'articolo 215 del codice penale, se il militare e' prosciolto dal giudice penale, ovvero se il militare, condannato, e' ricoverato, a causa di infermita' psichica, in una casa di cura o di custodia. Se il militare, prosciolto, e' ricoverato in un ospedale psichiatrico giudiziario, ai sensi dell'articolo 222 c.p., e se il militare, condannato, e' ricoverato per infermita' psichica in una casa di cura o di custodia, ai sensi dell'articolo 219 c.p., la decisione e' presa quando il militare ne e' dimesso.
Art. 864 (Cancellazione dai ruoli). - 1. La cancellazione dai ruoli e' determinata dalle seguenti cause:
a) perdita della cittadinanza;
b) assunzione di servizio con qualsiasi grado o qualifica in una Forza armata o Corpo armato diversi o in una Forza di polizia a ordinamento civile;
c) assunzione di servizio con grado inferiore nella Forza armata o Corpo armato di appartenenza;
d) assunzione di servizio, non autorizzata, nelle Forze armate di Stati esteri.
2. Ai sensi del comma 1, lettere b) e c), l'assunzione di servizio si perfeziona con l'incorporazione a seguito di immissione nel nuovo ruolo.
Art. 865 (Rimozione per motivi disciplinari). - La perdita del grado per rimozione e' sanzione disciplinare di stato, adottata a seguito di apposito giudizio disciplinare.
Art. 866 (Condanna penale). - 1. La perdita del grado, senza giudizio disciplinare, consegue a condanna definitiva, non condizionalmente sospesa, per reato militare o delitto non colposo che comporti la pena accessoria della rimozione o della interdizione temporanea dai pubblici uffici, oppure una delle pene accessorie di cui all'articolo 19, comma 1, numeri 2) e 6) del codice penale.
2. I casi in base ai quali la condanna penale comporti l'applicazione della rimozione o della interdizione temporanea dai pubblici uffici sono contemplati, rispettivamente, dalla legge penale militare e dalla legge penale comune.
Art. 867 (Provvedimenti di perdita del grado). - 1. Il provvedimento e' disposto con decreto ministeriale. Per gli appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri la perdita del grado e' disposta con determinazione ministeriale per i militari in servizio e con determinazione del Comandante generale per i militari in congedo.
2. Per i militari dichiarati interdetti, inabilitati o sottoposti all'amministrazione di sostegno la perdita del grado decorre dalla data di pubblicazione della sentenza, ai sensi dell'articolo 421 del codice civile.
3. Se la perdita del grado consegue a condanna penale, la stessa decorre dal passaggio in giudicato della sentenza.
4. Nei casi di assunzione di servizio di cui all' articolo 864, la perdita del grado decorre dalla data di assunzione del servizio stesso.
5. La perdita del grado decorre dalla data di cessazione dal servizio, ovvero, ai soli fini giuridici, dalla data di applicazione della sospensione precauzionale, se sotto tale data, risulta pendente un procedimento penale o disciplinare che si conclude successivamente con la perdita del grado, salvo che il militare sia stato riammesso in servizio:
a) per il decorso della durata massima della sospensione precauzionale, ai sensi dell' articolo 919, comma 1;
b) a seguito di revoca della sospensione precauzionale disposta dall'amministrazione, ai sensi dell' articolo 918, comma 2.
6. Per tutti gli altri casi la perdita del grado decorre dalla data del decreto.».
Le disposizioni recate dagli articoli da 868 a 873 compresi nella Sezione IV (Reintegrazione nel grado), Capo I (Il grado), Titolo V (Stato giuridico e impiego), Libro IV (Personale militare) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono gia' applicabili, in quanto compatibili, al Corpo della Guardia di finanza.
- Si riporta il testo degli articoli da 892 a 898 compresi nella Sezione I (Disposizioni generali), Capo III (Rapporto di impiego), Titolo V (Stato giuridico e impiego), Libro IV (Personale militare) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, resi ora applicabili, in quanto compatibili, al Corpo della Guardia di finanza:
«Art. 892 (Accesso al servizio permanente). - 1. Si accede al servizio permanente a seguito di:
a) superamento di apposito concorso e successiva nomina diretta;
b) superamento di apposito corso di formazione iniziale e successiva nomina nel grado;
c) ammissione, al termine di un prestabilito periodo di ferma volontaria.
Art. 893 (Dell'impiego). - 1. Il militare in servizio permanente e' fornito di rapporto di impiego che consiste nell'esercizio della professione di militare.
2. Il rapporto di impiego puo' essere interrotto, sospeso o cessare solo in base alle disposizioni del presente codice.
Art. 894 (Incompatibilita' professionali). - 1. La professione di militare e' incompatibile con l'esercizio di ogni altra professione, salvo i casi previsti da disposizioni speciali.
2. E' altresi' incompatibile l'esercizio di un mestiere, di un'industria o di un commercio, la carica di amministratore, consigliere, sindaco o altra consimile, retribuita o non, in societa' costituite a fine di lucro.
Art. 895 (Attivita' extraprofessionali sempre consentite). In vigore dal 9 febbraio 2013. - 1. Sono sempre consentite le attivita', che diano o meno luogo a compensi, connesse con:
a) la collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
b) l'utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
c) la partecipazione a convegni e seminari;
d) le prestazioni nell'ambito delle societa' e associazioni sportive dilettantistiche, ai sensi dell'articolo 90, comma 23, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
e) incarichi per i quali e' corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
f) la formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione.
2. Le predette attivita' devono comunque essere svolte al di fuori dell'orario di servizio e non condizionare l'adempimento dei doveri connessi con lo stato di militare.
Art. 896 (Attivita' extraprofessionali da svolgere previa autorizzazione o conferimento). - 1. I militari non possono svolgere incarichi retribuiti che non sono stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza.
2. Gli incarichi autorizzati possono essere svolti solamente al di fuori degli orari di servizio e non devono essere incompatibili con l'adempimento dei doveri connessi con lo stato di militare.
3. Disposizioni interne indicano quali sono gli incarichi retribuiti che possono essere autorizzati o conferiti e con quali modalita', secondo criteri oggettivi e predeterminati che tengono conto delle specifiche professionalita', tali da escludere casi di incompatibilita', sia di diritto sia di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione.
4. E' fatta salva l'applicazione, in quanto compatibile, dell' articolo 53, commi da 8a 16-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 897 (Docenza universitaria). - 1. E' consentito il cumulo dell'ufficio di professore di ruolo con quello di ufficiale superiore o generale delle Forze armate, nei casi e nei limiti previsti dalle norme in vigore.
Art. 898 (Decadenza dal rapporto di impiego per incompatibilita' professionale). In vigore dal 9 febbraio 2013. - 1. Il militare che non osserva le norme sulle incompatibilita' professionali e' diffidato su determinazione ministeriale a cessare immediatamente dalla situazione di incompatibilita'.
2. Decorsi quindici giorni dalla diffida, senza che l'incompatibilita' cessi, il militare decade dall'impiego.
3. La circostanza che il militare ha obbedito alla diffida non preclude l'eventuale azione disciplinare.
4. Il militare che decade dall'impiego, ai sensi del comma 2, e che conti almeno venti anni di servizio effettivo e' collocato nella riserva. Se il servizio e' inferiore a detto limite:
a) l'ufficiale e' collocato nel complemento o nella riserva di complemento, a seconda dell'eta';
b) il sottufficiale e' collocato nel complemento;
c) il graduato e' collocato sempre nella riserva.
5. Gli ufficiali delle Forze armate, nei casi di decadenza dall'impiego, ai sensi del comma 2, sono trattenuti in servizio fino all'assolvimento delle ferme ordinarie e speciali o dei particolari vincoli di permanenza in servizio disposti dal presente codice.».
- Si riporta il testo degli articoli 923, 931, 932, 946, 957 e 960 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66:
«Art. 923 (Cause che determinano la cessazione del rapporto di impiego). - 1. Il rapporto di impiego del militare cessa per una delle seguenti cause:
a) eta';
b) infermita';
c) non idoneita' alle funzioni del grado;
d) scarso rendimento;
e) domanda;
f) d'autorita';
g) applicazione delle norme sulla formazione;
h) transito nell'impiego civile;
i) perdita del grado;
l) per decadenza, ai sensi dell'articolo 898;
m) a seguito della perdita dello stato di militare, ai sensi dell'articolo 622;
m-bis) per infermita', a seguito di rinuncia al transito a domanda nell'impiego civile, secondo le modalita' previste dal decreto di cui all'articolo 930.
2. La cessazione dal servizio permanente d'autorita' e quella in applicazione delle norme sulla formazione si applicano soltanto agli ufficiali.
3. Il provvedimento di cessazione dal servizio e' adottato con decreto ministeriale, salvo quanto previsto dagli articoli seguenti. Se il provvedimento e' disposto a domanda, ne e' fatta menzione nel decreto.
4. Per gli appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri il provvedimento di cessazione dal servizio e' adottato con determinazione del Comandante generale, salvo i casi di cui al comma 1, lettere c), d), l) ed m), per i quali il relativo provvedimento e' adottato con determinazione ministeriale.
5. Il militare cessa dal servizio, nel momento in cui nei suoi riguardi si verifica una delle predette cause, anche se si trova sottoposto a procedimento penale o disciplinare. Se detto procedimento si conclude successivamente con un provvedimento di perdita del grado, la cessazione dal servizio si considera avvenuta per tale causa.».
«Art. 931 (Non idoneita' alle funzioni del grado). - 1.
Il militare non idoneo alle funzioni del grado per insufficienza di qualita' morali, di carattere, intellettuali, militari, o professionali, cessa dal servizio permanente ed e' collocato nella riserva o in congedo assoluto.
2. Il provvedimento che venga adottato in applicazione del comma 1 e' subordinato:
a) alla deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della difesa, se si tratta di generale di corpo d'armata o ufficiale di grado corrispondente. La proposta e' formulata previo parere di una commissione militare, nominata di volta in volta dal Ministro e dal Capo di stato maggiore della difesa e il relativo provvedimento finale e' adottato con decreto del Presidente della Repubblica;
b) alla determinazione del Ministro su proposta delle autorita' gerarchiche da cui dipende il militare. La determinazione e' adottata previo parere delle commissioni o autorita' competenti a esprimere giudizi sull'avanzamento.
3. Il procedimento della dispensa dal servizio di cui ai commi 1 e 2 deve prevedere l'assegnazione al militare di un termine per presentare le proprie eventuali osservazioni e la possibilita' di essere sentito personalmente dinanzi alle competenti commissioni di avanzamento.
4. Nei confronti del militare proposto per la cessazione dal servizio ai sensi del comma 1, la procedura relativa ha, in ogni caso, la precedenza su quella eventuale di avanzamento. Tale ultima procedura non ha piu' luogo se e' adottato il provvedimento di cessazione dal servizio.
5. Il militare non idoneo alle funzioni del grado e' tolto dai ruoli del servizio permanente e collocato nella posizione che gli compete entro un mese dalla data della partecipazione ministeriale della deliberazione o della determinazione che lo riguarda.».
«Art. 932 (Scarso rendimento). - 1. Il militare che dia scarso rendimento e' dispensato dal servizio permanente ed e' collocato nella riserva.
2. Il provvedimento che venga adottato in applicazione del comma 1 e' subordinato alla determinazione ministeriale su proposta delle autorita' gerarchiche da cui dipende l'interessato. La determinazione e' adottata a seguito di:
a) ammonizione all'interessato;
b) parere delle commissioni o autorita' competenti a esprimere giudizi sull'avanzamento.
3. Il procedimento della dispensa dal servizio di cui ai commi 1 e 2 deve prevedere l'assegnazione all'interessato di un termine per presentare le proprie eventuali osservazioni e la possibilita' di essere sentito personalmente dinanzi alle competenti commissioni di avanzamento."
Art. 946 (Cause di cessazione dalla ferma). - 1. Il sottufficiale cessa dalla ferma anche prima del termine stabilito, oltre che per le cause previste per i sottufficiali in servizio permanente, per motivi disciplinari e per superamento del limite massimo di licenza straordinaria di convalescenza.
Art. 957 (Casi di proscioglimento dalla ferma o dalla rafferma). In vigore dal 7 luglio 2017. - 1. Il proscioglimento dalla ferma e' disposto, oltre che per le cause previste per il personale in servizio permanente di cui all'articolo 923, comma 1, lettere i), l) ed m), nei seguenti casi:
a) domanda presentata dall'interessato;
b) assunzione in servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
c) esito positivo degli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
d) superamento del limite massimo di licenza straordinaria di convalescenza;
e) motivi disciplinari, ai sensi dell'articolo 1357, comma 1, lettera c);
e-bis) mancato superamento dei corsi basici di formazione previsti per la ferma prefissata di un anno, salvo i casi di infermita' dipendente da causa di servizio;
f) perdita dell'idoneita' fisio-psico-attitudinale, richiesta per il reclutamento quale volontario in ferma prefissata, salvo quanto previsto dall'articolo 955, accertata con riferimento alle direttive tecniche sanitarie approvate con decreto del Ministro della difesa;
g) scarso rendimento di cui all'articolo 960.
2. Il proscioglimento per esito positivo degli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico, e' disposto sulla base della documentazione attestante gli accertamenti diagnostici effettuati.
3. Il provvedimento di proscioglimento dalla ferma e' adottato dalla Direzione generale per il personale militare e determina la cessazione del rapporto di servizio.».
«Art. 960 (Proscioglimento per scarso rendimento). - 1.
La proposta di proscioglimento per scarso rendimento puo' essere avanzata dal comandante di corpo nei casi in cui l'interessato ha conseguito la qualifica di insufficiente ovvero giudizi negativi in sede di redazione della documentazione caratteristica per un periodo di almeno sei mesi, se volontario in ferma prefissata di un anno o in rafferma annuale, e per un periodo di almeno un anno, se volontario in ferma prefissata quadriennale o in rafferma biennale.
2. La proposta deve essere comunque avanzata nei predetti casi, quando essi hanno comportato un giudizio di non idoneita' all'avanzamento per due volte consecutive, ovvero nel caso di mancato superamento dei corsi di formazione previsti per la ferma prefissata di un anno.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2140 del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal presente decreto:
Art. 2140 (Ufficiali in ferma prefissata del Corpo della Guardia di finanza). - Omissis.
4. Fermi restando gli ulteriori requisiti prescritti dalla normativa vigente, gli ufficiali in ferma prefissata che abbiano completato diciotto mesi di servizio nel Corpo della guardia di finanza possono partecipare, esclusivamente in relazione ai posti loro riservati ai sensi dell'articolo 2143-bis, al concorso per il reclutamento degli ufficiali di cui all'articolo9deldecreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sempreche' gli ufficiali interessati non abbiano superato il trentasettesimo anno di eta'. Il servizio prestato in qualita' di ufficiale in ferma prefissata costituisce titolo ai fini della formazione della graduatoria di merito.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2145 del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal presente decreto:
Art. 2145 (Norme di stato giuridico e avanzamento riguardanti gli ufficiali del Corpo della guardia di finanza). - Omissis.
2. E' escluso dal provvedimento di collocamento in aspettativa l'ufficiale che ricopra la carica di Comandante generale nonche' il colonnello del ruolo del maestro direttore della banda musicale del Corpo della guardia di finanza di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79.».
- Per l'articolo 7 del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, v. nota all'articolo 9.
Entrata in vigore il 2 novembre 2018

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