entrata in vigore
Art. 19. Entrata in vigore1.Il presente decreto entra in vigore il (( 1° gennaio 2001 )) ed ha effetto relativamente ai contributi versati, ai rendimenti maturati, ai contratti stipulati, alle prestazioni maturate, alle rendite erogate a decorrere dal 1 gennaio 2001.
2.Per l'adeguamento delle disposizioni del presente decreto con la riforma della disciplina prevista dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, si provvede con i decreti legislativi correttivi di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 13 maggio 1999, n. 133.
2.Per l'adeguamento delle disposizioni del presente decreto con la riforma della disciplina prevista dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, si provvede con i decreti legislativi correttivi di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 13 maggio 1999, n. 133.