Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 36

Art. 36.

Per le concessioni di derivazioni d'acqua a uso promiscuo di irrigazione e di bonificazione, il canone e' ridotto alla meta' di quello stabilito per la irrigazione senza obbligo di restituzione delle colature o residui di acqua, ed al quinto per quelle aventi per unico scopo la bonificazione per colmata.

Alle concessioni di derivazione ad uso promiscuo di irrigazione e di forza motrice si applica il canone piu' elevato. Se l'uso promiscuo riguarda una parte dell'acqua derivata, il canone piu' elevato si applica a questa parte soltanto e all'altra il canone normale.

Per le concessioni a scopo di irrigazione delle acque jemali, il cui uso e' limitato dall'equinozio di autunno a quello di primavera, il canone e' ridotto alla meta'.
(7) (10) ((19)) ---------------AGGIORNAMENTO (7)
Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 7 gennaio 1947, n. 24 ha disposto (con l'art. 2, commi 1, 2 e 3) che "Con decorrenza dal 1° gennaio 1947 sono decuplicati i canoni relativi alle concessioni di derivazioni di acque pubbliche ad uso potabile e di irrigazione, stabiliti negli articoli 35 e 36 del testo unico di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.
La misura unitaria dei canoni per derivazioni di acque pubbliche ad uso di forza motrice e' elevata a L. 164 annue per chilowat.
In nessun caso i canoni possono essere inferiori ad annue L. 120 per le utilizzazioni ad uso potabile e di irrigazione o ad annue L. 164 per le utilizzazioni ad uso di forza motrice". ---------------AGGIORNAMENTO (10)
La L. 21 gennaio 1949, n. 8, nel modificare l'art. 2, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 7 gennaio 1947, n. 24, ha conseguentemente disposto:
- (con l'art. 1, comma 1) che "L'ammontare dei canoni, dei proventi demaniali e dei sovracanoni risultante dall'applicazione dell'art. 1, comma primo, e degli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 gennaio 1947, n. 24, e' quadruplicato".
- (con l'art. 8, comma 1) che la suindicata modifica ha effetto dal 1 gennaio del 1949. --------------AGGIORNAMENTO (19)
La L. 21 dicembre 1961, n. 1501, nel modificare l'art. 1, comma 1 della L. 21 gennaio 1949, n. 8, che a sua volta modifica l'art. 2, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 7 gennaio 1947, n. 24, ha conseguentemente disposto:
-(con l'art. 1, comma 1) che "L'ammontare dei canoni, dei proventi demaniali e dei sovracanoni, quale risulta dai commi primo e terzo dell'articolo 1 della legge 21 gennaio 1949, n. 8, e' duplicato".
-(con l'art. 6, comma 1) che la presente modifica ha efficacia dal 1° febbraio 1962.
Entrata in vigore il 31 gennaio 1962

Sentenze1


  • 1. TAR Catania, sez. I, sentenza 2024-03-25, n. 202401147
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    • diniego di autorizzazione edilizia·
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