Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 73

Art. 73.

((A chi ottenga la concessione di costruire serbatoi o laghi artificiali o altre opere regolanti il deflusso delle acque pubbliche possono essere accordati, con lo stesso atto di concessione o con atto successivo:

1) l'esonero parziale o totale del canone per la derivazione, salva pero' sempre la quota devoluta agli enti locali;

2) la facolta' di sottoporre a contributo i fondi irrigabili;

3) contributi governativi con facolta' di vincolarli a garanzia delle operazioni finanziarie per la costruzione delle opere))
Entrata in vigore il 27 novembre 1947

Sentenze2

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