Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 25

Art. 25.

Al termine dell'utenza e nei casi di decadenza o rinuncia, nelle grandi derivazioni per forza motrice, passano in proprieta' dello Stato, senza compenso, tutte le opere di raccolta, di regolazione e di derivazione, principali e accessorie, i canali adduttori dell'acqua, le condotte forzate ed i canali di scarico, il tutto in istato di regolare funzionamento. (21) ((30))

Lo Stato ha anche facolta' di immettersi nell'immediato possesso di ogni altro edificio, macchinario, impianto di utilizzazione, di trasformazione e di distribuzione inerente alla concessione, corrispondendo agli aventi diritto un prezzo uguale al valore di stima del materiale in opera, calcolato al momento dell'immissione in possesso, astraendo da qualsiasi valutazione del reddito da esso ricavabile. In mancanza di accordo la controversia e' deferita ad un collegio arbitrale costituito di tre membri, di cui uno nominato dal Ministro dei lavori pubblici, uno dall'interessato, il terzo d'accordo tra le parti, o in mancanza di accordo, dal presidente del Tribunale delle acque. (21) ((30))

Per esercitare la facolta' di cui al precedente comma lo Stato deve preavvisare gli interessati tre anni prima del termine dell'utenza.

Nel caso di decadenza o rinuncia non occorre tale preavviso.

Agli effetti del secondo comma del presente articolo, per impianti di trasformazione e distribuzione inerenti alla concessione si intendono quelli che trasformano e trasportano prevalentemente energia prodotta dall'impianto cui si riferisce la concessione.

--------------AGGIORNAMENTO (21)
Il D.P.R. 18 marzo 1965, n. 342 ha disposto (con l'art. 9, comma 5) che l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica subentra in tutti i diritti, poteri ed oneri conferiti allo Stato dal presente articolo. --------------AGGIORNAMENTO (30)
La L. 7 agosto 1982, n. 529 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Nei casi di scadenza delle concessioni di grande derivazione di acque pubbliche per forza motrice, il trasferimento in proprieta' dell'Ente nazionale per l'energia elettrica delle opere di cui al primo comma dell'articolo 25 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e' condizionato all'esercizio, da parte dell'ENEL, della facolta' di cui al combinato disposto del secondo e terzo comma dell'articolo 25 del citato testo unico e del quinto comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342".
Ha inoltre disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Nei casi di scadenza delle concessioni di grande derivazione di acque pubbliche per forza motrice, l'indennizzo previsto dal secondo comma dell'articolo 25 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e' maggiorato del 15 per cento, ove sia determinato d'accordo tra le parti".
Entrata in vigore il 13 agosto 1982
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