Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 208

Art. 208.

Per tutto cio' che non sia regolato dalle disposizioni del presente titolo si osservano le norme del Codice di procedura civile, dell'ordinamento e del regolamento giudiziario, approvati coi Regi decreti 6 dicembre 1865, n. 2626, e 14 dicembre 1865, n. 2641, e delle successive leggi modificatrici ed integratrici, in quanto siano applicabili nonche', pei ricorsi previsti nell'articolo 143, le norme del Titolo III, Capo II, del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054, delle leggi sul Consiglio di Stato.
Entrata in vigore il 8 gennaio 1934
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