Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 122
Art. 122.
L'imposizione della servitu' di elettrodotto non determina alcuna perdita di proprieta' o di possesso del fondo servente.
Le imposte prediali e gli altri pesi inerenti al fondo rimangono in tutto a carico del proprietario di esso.
Il proprietario non puo' in alcun modo diminuire l'uso della servitu' o renderlo piu' incomodo. Del pari l'utente non puo' fare cosa alcuna che aggravi la servitu'.
Tuttavia, salvo le diverse pattuizioni che si siano stipulate all'atto della costituzione della servitu', il proprietario ha facolta' di eseguire sul suo fondo qualunque innovazione, costruzione o impianto, ancorche' essi obblighino l'esercente dell'elettrodotto a rimuovere o collocare diversamente le condutture e gli appoggi, senza che per cio' sia tenuto ad alcun indennizzo o rimborso a favore dell'esercente medesimo.
In tali casi, il proprietario deve offrire all'esercente, in quanto sia possibile, altro luogo adatto all'esercizio della servitu'.
Il cambiamento di luogo per l'esercizio della servitu' puo' essere parimenti richiesto dall'utente, se questo provi che esso riesce per lui di notevole vantaggio e non di danno al fondo.
L'imposizione della servitu' di elettrodotto non determina alcuna perdita di proprieta' o di possesso del fondo servente.
Le imposte prediali e gli altri pesi inerenti al fondo rimangono in tutto a carico del proprietario di esso.
Il proprietario non puo' in alcun modo diminuire l'uso della servitu' o renderlo piu' incomodo. Del pari l'utente non puo' fare cosa alcuna che aggravi la servitu'.
Tuttavia, salvo le diverse pattuizioni che si siano stipulate all'atto della costituzione della servitu', il proprietario ha facolta' di eseguire sul suo fondo qualunque innovazione, costruzione o impianto, ancorche' essi obblighino l'esercente dell'elettrodotto a rimuovere o collocare diversamente le condutture e gli appoggi, senza che per cio' sia tenuto ad alcun indennizzo o rimborso a favore dell'esercente medesimo.
In tali casi, il proprietario deve offrire all'esercente, in quanto sia possibile, altro luogo adatto all'esercizio della servitu'.
Il cambiamento di luogo per l'esercizio della servitu' puo' essere parimenti richiesto dall'utente, se questo provi che esso riesce per lui di notevole vantaggio e non di danno al fondo.