Articolo 1 - Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici

Versione26 luglio 1999
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Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici

Art. 1.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 18 FEBBRAIO 1999, N. 238))
Entrata in vigore il 26 luglio 1999

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