Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 2

Art. 2.

Possono derivare e utilizzare acqua pubblica:

a) coloro che posseggono un titolo legittimo;

b) coloro i quali, per tutto il trentennio anteriore alla pubblicazione della legge 10 agosto 1884, n. 2614, hanno derivato e utilizzato acqua pubblica, limitatamente al quantitativo di acqua e di forza motrice effettivamente utilizzata durante il trentennio;

c) coloro che ne ottengono regolare concessione, a norma della presente legge.

Nei territori annessi al Regno in dipendenza delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, conservano il diritto di derivare e utilizzare acqua pubblica coloro che lo abbiano acquistato in uno dei modi ammessi dalle leggi ivi vigenti prima dell'entrata in vigore della legislazione italiana sulle opere pubbliche.
Entrata in vigore il 8 gennaio 1934
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