Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 126

Art. 126.

Su richiesta delle autorita' interessate il Ministro dei lavori pubblici puo', per ragioni di pubblico interesse, ordinare lo spostamento delle condutture elettriche e l'utente, ove non siano intervenute speciali pattuizioni, ha diritto ad una congrua indennita' se lo spostamento non puo' essere eseguito senza spese eccessive.

In caso di contestazione l'apprezzamento di tale possibilita' e' d demandato al Ministro dei lavori pubblici, che provvede con decreto, sentito il Consiglio Superiore.

La misura dell'indennita', quando sia dovuta, e' determinata col decreto stesso, salvo ricorso all'autorita' giudiziaria.
Entrata in vigore il 8 gennaio 1934
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