Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 139

Art. 139.

E' istituito in Roma, con sede nel palazzo di Giustizia, il Tribunale Superiore delle acque pubbliche.

Esso e' composto di:

a) un presidente nominato con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro Guardasigilli, sentito il Consiglio dei Ministri, avente grado 2°, corrispondente a quello di procuratore generale della Corte Suprema di cassazione;

b) quattro consiglieri di Stato;

c) quattro magistrati scelti fra i' consiglieri di Cassazione;

((d) tre esperti, iscritti nell'albo degli ingegneri.))

In assenza del presidente, presiede il piu' anziano di grado fra i membri indicati nelle lettere b) e c).

I giudici del Tribunale Superiore sono nominati con decreto Reale su proposta del Ministro Guardasigilli e designati consiglieri di Stato dal presidente del Consiglio stesso; i consiglieri di Cassazione dal primo presidente della Corte di Cassazione, ((gli esperti sono nominati con decreto del Ministro della giustizia in conformita' alla deliberazione del Consiglio superiore della magistratura adottata su proposta del presidente del Tribunale superiore.))

Tutti i componenti del Tribunale Superiore durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

Il presidente del Tribunale Superiore puo' essere collocato temporaneamente fuori del ruolo organico della magistratura.

COMMA ABROGATO DALLA L. 18 GENNAIO 1949, N. 18.

Al presidente aggiunto del Tribunale superiore e' assegnata una indennita' annua di lire quindicimila. (6)

Le somme necessarie saranno inscritte nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia.

Il Tribunale Superiore delle acque pubbliche ha un proprio ufficio di cancelleria.

Il cancelliere e' nominato con decreto del Ministro di grazia e giustizia tra i funzionari delle cancellerie o segreterie giudiziarie aventi grado non inferiore al settimo.

Su richiesta del Tribunale Superiore il primo presidente della Corte di Cassazione, per necessita' di servizio, puo' applicare temporaneamente a detto ufficio cancellieri o aggiunti addetti ad altre autorita' giudiziarie di Roma.

(46)
---------------AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 13 dicembre 1946, n. 687 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "I provvedimenti di cui ai precedenti articoli hanno decorrenza dal 1° luglio 1945". ---------------AGGIORNAMENTO (46)
La Corte Costituzionale con sentenza 20 giugno - 3 luglio 2002, n. 305 (in G.U. 1ª s.s. 10/07/2002, n. 27) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 139 e 143, terzo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), nella parte in cui non prevede meccanismi di sostituzione del componente astenuto, ricusato o legittimamente impedito del Tribunale superiore delle acque pubbliche".
Entrata in vigore il 31 dicembre 2003

Sentenze1

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