Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 121

Art. 121.

La servitu' di elettrodotto conferisce all'utente la facolta' di:

a) collocare ed usare condutture sotterranee od appoggi per conduttori aerei e far passare conduttori elettrici su terreni privati e su vie e piazze pubbliche, ed impiantare ivi le cabine di trasformazione o di manovra necessarie all'esercizio delle condutture;

b) infiggere supporti o ancoraggi per conduttori aerei all'esterno dei muri o facciate delle case rivolte verso le vie e piazze pubbliche, a condizione che vi si acceda dall'esterno e che i lavori siano eseguiti con tutte le precauzioni necessarie sia per garantire in sicurezza e l'incolumita', sia per arrecare il minimo disturbo agli abitanti.

Da tale servitu' sono esenti le case, salvo per le facciate verso le vie e piazze pubbliche, i cortili, i giardini, i frutteti e le aie alle case attinenti;

c) tagliare i rami di alberi, che trovandosi in prossimita' dei conduttori aerei, possano, con movimento, con la caduta od altrimenti, causare corti circuiti od arrecare inconvenienti al servizio o danni alle condutture ed agli impianti;

d) fare accedere lungo il tracciato delle condutture il personale addetto alla sorveglianza e manutenzione degli impianti e compiere i lavori necessari.

L'impianto e l'esercizio di condutture elettriche debbono essere eseguiti in modo da rispettare le esigenze e l'estetica delle vie e piazze pubbliche e da riuscire il meno pregiudizievole possibile al fondo servente, avuto anche riguardo all'esistenza di altri utenti di analoga servitu' sul medesimo fondo, nonche' alle condizioni dei fondi vicini ed all'importanza dell'impianto stesso.

Debbono inoltre essere rispettate le speciali prescrizioni che sono e saranno stabilite per il regolare esercizio delle comunicazioni telegrafiche e telefoniche.
Entrata in vigore il 8 gennaio 1934
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