Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 19
Art. 19.
La concessione si intende fatta entro i limiti di disponibilita' dell'acqua.
Il concessionario non puo' mai invocare la concessione come titolo per chiedere indennizzo dallo Stato ed e' esclusivamente responsabile di qualsiasi lesione che in conseguenza di essa possa essere arrecata ai diritti dei terzi.
La concessione si intende fatta entro i limiti di disponibilita' dell'acqua.
Il concessionario non puo' mai invocare la concessione come titolo per chiedere indennizzo dallo Stato ed e' esclusivamente responsabile di qualsiasi lesione che in conseguenza di essa possa essere arrecata ai diritti dei terzi.
Sentenze • 5
3. TAR Roma, sez. I, sentenza 2010-02-16, n. 201002254Provvedimento:Leggi di più...- autorizzazioni amministrative·
- compensazione delle spese di giudizio·
- decreto di occupazione·
- eccesso di potere·
- occupazione d'urgenza·
- prevenzione incendi·
- servitù di elettrodotto·
- sospensione dell'efficacia·
- vincoli ambientali·
- violazione di legge