Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 19

Art. 19.

La concessione si intende fatta entro i limiti di disponibilita' dell'acqua.

Il concessionario non puo' mai invocare la concessione come titolo per chiedere indennizzo dallo Stato ed e' esclusivamente responsabile di qualsiasi lesione che in conseguenza di essa possa essere arrecata ai diritti dei terzi.
Entrata in vigore il 8 gennaio 1934

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