Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 8

Art. 8.

L'Ufficio del Genio Civile, alla cui circoscrizione appartengono le opere di presa, raccoglie le opposizioni, procede alla visita dei luoghi, alla quale possono intervenire il richiedente e gli interessati, e redige una relazione dettagliata su tutta l'istruttoria, mettendo in evidenza le qualita' caratteristiche delle varie domande in rapporto alla piu' razionale utilizzazione del corso di acqua, agli interessi pubblici connessi, alla natura ed attendibilita' delle opposizioni.

Alla visita di istruttoria, per domande di grande derivazione, comprendano o non la costruzione di serbatoi idrici, sono invitati ad intervenire altresi' un funzionario del competente Ufficio Idrografico, i rappresentanti dei Ministeri militari interessati, per le opportune constatazioni, osservazioni e proposte di condizioni da inserire a verbale. Sara' altresi' invitato il rappresentante del Ministero delle comunicazioni quando questo vi possa essere interessato.

Quando la derivazione sia chiesta a scopo di bonifica integrale alla visita d'istruttoria e' invitato a intervenire un delegato del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Nei casi previsti all'ultimo comma dell'art. 218, concernente acquedotti a uso potabile, alla visita d'istruttoria e' invitato a intervenire un delegato del Ministero dell'interno.

Dove esistono Uffici regionali del Ministero dei lavori pubblici aventi giurisdizione in materia di acque pubbliche, questi danno parere sui risultati dell'istruttoria.

Sulle condizioni interessanti la difesa territoriale, il Genio Civile promuove il benestare del Ministero militare competente per il tramite del Comando di Corpo d'armata territorialmente interessato.
Entrata in vigore il 8 gennaio 1934

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