(realizzazione e sviluppo dei sistemi informativi automatizzati)

Art. 24.(Realizzazione e sviluppo dei sistemi informativi
automatizzati)1.Per la realizzazione e lo sviluppo dei sistemi informativi automatizzati si applicano, relativamente agli oneri per i componenti, anche esterni, delle commissioni di valutazione, di collaudo e per il direttore dei lavori, le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 8, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.2.Con decreto dirigenziale sono ripartite, per le diverse professionalita' e per i diversi carichi di lavoro, le competenze di cui al comma 1.
Nota all'art. 24:
- Il testo dell'art. 21, comma 8, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 recante "Legge quadro in materia di lavori pubblici", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 febbraio 1994, n. 41, del supplemento ordinario e' il seguente:
"8. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione dell'ammistrazione".
Entrata in vigore il 16 dicembre 1999

Sentenze1


  • 1. TAR Venezia, sez. I, sentenza 2023-06-12, n. 202300806
    Provvedimento:
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    • annullamento di deliberazione amministrativa·
    • carenza di presupposti e istruttoria·
    • certificato di navigabilità·
    • compensazione delle spese di giudizio·
    • difetto di motivazione·
    • disparità di trattamento·
    • interpretazione normativa·
    • licenza di navigazione·
    • limitazione del numero di passeggeri·
    • norme sulla sicurezza della navigazione·
    • risarcimento danni·
    • tavolo tecnico·
    • trasporto in conto proprio·
    • violazione art. 146 codice della navigazione·
    • violazione art. 3 e 7 legge 241/1990
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