(navigazione ad uso privato o in conto proprio nelle acque marittime)

Art. 25.(Navigazione ad uso privato o in conto proprio nelle acque
marittime)1.Le navi minori e i galleggianti, di cui all'articolo 146 del codice della navigazione, aventi una lunghezza fuori tutto non superiore a 24 metri, possono essere iscritti nei registri e destinati a servizi speciali per uso privato ovvero per uso in conto proprio per la navigazione nelle acque marittime entro 12 miglia dalla costa.2.Agli effetti del comma 1 si intende:
a)per uso privato, l'utilizzazione dell'unita' come mezzo di locomozione propria e di terzi a titolo amichevole;b)per uso in conto proprio, l'utilizzazione dell'unita' per il soddisfacimento di necessita' strettamente connesse all'attivita' istituzionale di soggetti pubblici o privati o all'attivita' imprenditoriale di soggetti commerciali ivi compresa l'attivita' di acquacoltura in acque marine con gabbie galleggianti o sommerse.3.Le navi minori e i galleggianti possono essere comandati e condotti dal proprietario dell'unita', dal titolare della ditta o da persona che abbia un regolare contratto di lavoro con la ditta medesima, che siano in possesso di una delle abilitazioni gia' previste dall'articolo 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, previo corso di addestramento e di familiarizzazione a bordo dell'unita' per il periodo ritenuto necessario sotto la diretta responsabilita' della ditta per le sole unita' di cui al comma 2, lettera b), del presente articolo. Alle stesse condizioni il personale dipendente della ditta puo' essere imbarcato ed impiegato per lo svolgimento dei servizi di bordo dell'unita'.4.Ai fini della sicurezza della navigazione alle unita' destinate ad uso privato, di cui al comma 2, lettera a), si applica il regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto, approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 21 gennaio 1994, n. 232.5.I requisiti di idoneita' e di sicurezza per le unita' destinate ad uso in conto proprio, di cui al comma 2, lettera b), sono determinati con uno o piu' decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione, in relazione al particolare servizio speciale cui l'unita' e' destinata. In attesa dell'emanazione dei decreti stessi, alle unita' destinate ai servizi speciali per uso in conto proprio si applica il regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435. Nelle relative certificazioni di idoneita' e di sicurezza sentito l'ente tecnico, devono essere indi- cate le prescrizioni particolari, in relazione al concreto servizio speciale cui l'unita' e' destinata, con riferimento alla sicurezza della navigazione ed alla salvaguardia delle persone imbarcate.6.Le unita' indicate nei precedenti commi possono trasportare un numero massimo di dodici persone, escluso l'equipaggio. Le medesime unita' non sono soggette al rilascio del ruolino di equipaggio previsto per le navi minori e i galleggianti; per la loro utilizzazione e' dovuta la tassa di stazionamento di cui all'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, e successive modificazioni, da versare in ragione d'anno.
Note all'art. 25:
- Il testo dell'art. 146 del codice della navigazione e' il seguente:
"Art. 146 (Iscrizione delle navi e dei galleggianti). - Le navi maggiori sono iscritte nelle matricole tenute dagli uffici di compartimento marittimo e dagli altri uffici designati dal ministro per le comunicazioni.
Le navi minori e i galleggianti sono iscritti nei registri tenuti dagli uffici di compartimento e di circondario o dagli altri uffici indicati dal regolamento.
Per le navi e i galleggianti addetti alla navigazione interna i registri sono tenuti dagli ispettori di porto e dagli altri uffici indicati da leggi e regolamenti".
- Il testo dell'art. 20 della citata legge 11 febbraio 1971, n. 50, recante: "Norme sulla navigazione da diporto", articolo abrogato dall'art. 33, decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 dicembre 1997, n. 293) e' il seguente:
"Art. 20. - Fermo restando quanto stabilito dall'art. 18 della presente legge, le abilitazioni al comando delle imbarcazioni da diporto sono rilasciate per:
a) imbarcazioni a vela con o senza motore ausiliario per la navigazione entro sei miglia dalla costa;
b) imbarcazione a vela con o senza motore ausiliario per la navigazione senza alcun limite distanza dalla costa;
c) imbarcazioni a motore aventi caratteristiche e potenza superiori a quelle indicate all'art. 18, primo comma, per la navigazione entro sei miglia dalla costa;
d) imbarcazioni a motore per la navigazione senza alcun limite dalla costa.
Per il comando e la condotta di natanti da diporto a vela con motore ausiliario avente caratteristiche analoghe a quelle indicate al primo comma dell'art. 18 della presente legge, nonche' per il comando e la condotta di motovelieri e di natanti, dotati di motore aventi caratteristiche analoghe a quelle sopra indicate, le abilitazioni sono le stesse e vengono conseguite con le medesime modalita' previste per le imbarcazioni a vela con motore ausiliario e a motore, abilitate alla navigazione entro 6 miglia di distanza dalla costa.
Per il comando e la condotta di motovelieri abilitati alla navigazione senza alcun limite le abilitazioni sono le stesse e vengono conseguite con le medesime modalita' previste per le imbarcazioni a vela con motore ausiliario abilitate senza alcun limite.
Per il comando delle navi da diporto e per la condotta dei motori delle imbarcazioni da diporto e' prevista apposita abilitazione.
L'abilitazione per il comando delle imbarcazioni a vela e quella per il comando di imbarcazioni a motore possono essere conseguite, congiuntamente, qualora riguardino lo stesso tipo di navigazione, a seguito di un solo esame sostenuto sulla base dei programmi relativi alla vela e al motore.
La composizione delle commissioni, nonche' i programmi e le modalita' di svolgimento degli esami per il conseguimento delle abilitazioni previste dalle lettere b) e d) del primo comma del presente articolo sono stabiliti dal Ministro della marina mercantile.
I programmi e le modalita' di svolgimento degli esami per il conseguimento delle abilitazioni previste dalle lettere a) e c) del primo comma del presente articolo sono stabiliti dal Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro dei trasporti".
- Il testo del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 21 gennaio 1994, n. 232, recante "Regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 aprile1994, n. 87.
- Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, recante "Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 gennaio 1992, n. 17, del supplemento ordinario.
- Il testo vigente dell'art. 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, recante: "Modificazioni ed integrazioni alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, recante norme sulla navigazione da diporto" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 marzo 1976, n. 74 e' il seguente:
"Art. 17. - 1. Le navi, le imbarcazioni e i natanti (a motore o a vela con motore ausiliario) da diporto nazionali sono soggetti al pagamento della tassa di stazionamento.
2. La tassa di stazionamento per le unita' da diporto e' stabilita nei seguenti importi:
a) fino sei metri fuori tutto, per ogni centimetro L. 400;
b) per ogni centimetro eccedente metri sei fino a metri sette e mezzo, L. 800;
c) per ogni centimetro eccedente metri sette e mezzo e fino a dodici metri L. 1.500;
d) per ogni centimetro eccedente dodici metri e fino a diciotto metri L. 4.000;
e) per ogni centimetro eccedente diciotto metri e fino a ventiquattro metri L. 6.000;
f) per ogni centimetro eccedente ventiquattro metri L. 8.000.
2.1. L'applicazione dei parametri della tassa di stazionamento per le unita' da diporto di cui al comma 2 decorre dal 1 gennaio 1995.
2-bis. La tassa di stazionamento non si applica agli apparecchi obbligatori di salvataggio, nonche' ai battelli di servizio purche' questi rechino l'indicazione della imbarcazione o della nave al cui servizio sono posti.
2-ter. Gli importi indicati nel comma 2 sono ridotti del 15, del 30 e del 45 per cento rispettivamente dopo cinque, dieci e quindici anni dalla prima immatricolazione, dovunque avvenuta, o dalla costruzione qualora l'immatricolazione non risulti eseguita: in quest'ultimo caso i periodi anzidetti decorrono dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di costruzione.
3. Per le unita' a vela con motore ausiliario la tassa di stazionamento calcolata come previsto al comma 2 e' ridotta alla meta'.
3-bis. Per i motovelieri la tassa di stazionamento, calcolata come previsto al comma 2 del presente articolo, e' ridotta a 2/3.
3-ter. I natanti a bordo dei quali sia stato installato un motore avente cilindrata superiore a 1300 cc, se a carburazione a due tempi, o a 1800 cc, se a carburazione a quattro tempi aspirati, o a 1300 cc, se a carburazione a quattro tempi sovralimentati, o a 3300 cc, se a motore die- sel, comunque con potenza superiore a 55,15 kw o a 75 cv sono soggetti al pagamento di una tassa di stazionamento nella misura e con le modalita' previste per le imbarcazioni a motore, di pari lunghezza.
4. Le modalita' di riscossione della tassa di stazionamento sono stabilite con decreto del Ministro della marina mercantile, emanato di concerto con i Ministri delle finanze e dei trasporti.
5. La mancata corresponsione della tassa di stazionamento comporta una sovratassa pari al triplo della tassa dovuta, oltre il pagamento del tributo evaso.
6. La tassa di stazionamento e' annuale per le imbarcazioni e navi da diporto, mentre e' dovuta solo per il periodo d'uso per i natanti con un minimo di quattro mesi".
Entrata in vigore il 16 dicembre 1999
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