(obblighi di informazione per la comunicazione commerciale)

Art. 8.(Obblighi di informazione per la comunicazione commerciale)1.In aggiunta agli obblighi informativi previsti per specifici beni e servizi, le comunicazioni commerciali che costituiscono un servizio della societa' dell'informazione o ne sono parte integrante, devono contenere, sin dal primo invio, in modo chiaro ed inequivocabile, una specifica informativa, diretta ad evidenziare:

a)che si tratta di comunicazione commerciale;b)la persona fisica o giuridica per conto della quale e' effettuata la comunicazione commerciale;c)che si tratta di un'offerta promozionale come sconti, premi, o omaggi e le relative condizioni di accesso;d)che si tratta di concorsi o giochi promozionali, se consentiti, e le relative condizioni di partecipazione.
Entrata in vigore il 14 aprile 2003

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