materie di negoziazione

Art. 22. Materie di negoziazione1.Formano oggetto del procedimento negoziale:
a)il trattamento economico fondamentale ed accessorio, secondo parametri appositamente definiti in tale sede che ne assicurino, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, sviluppi omogenei e proporzionati, rapportati alla figura apicale;
b)l'orario di lavoro;
c)il congedo ordinario e straordinario;
d)la reperibilita';
e)l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia;
f)i permessi brevi per esigenze personali;
g)i distacchi, le aspettative e di permessi sindacali;
h)la copertura assicurativa del rischio di responsabilita' civile connesso all'esercizio delle funzioni e dei compiti propri della carriera.
2.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 OTTOBRE 2009, N. 150)).
Entrata in vigore il 31 ottobre 2009

Sentenze2

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