materie di negoziazione
Art. 22. Materie di negoziazione1.Formano oggetto del procedimento negoziale:
a)il trattamento economico fondamentale ed accessorio, secondo parametri appositamente definiti in tale sede che ne assicurino, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, sviluppi omogenei e proporzionati, rapportati alla figura apicale;
b)l'orario di lavoro;
c)il congedo ordinario e straordinario;
d)la reperibilita';
e)l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia;
f)i permessi brevi per esigenze personali;
g)i distacchi, le aspettative e di permessi sindacali;
h)la copertura assicurativa del rischio di responsabilita' civile connesso all'esercizio delle funzioni e dei compiti propri della carriera.
2.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 OTTOBRE 2009, N. 150)).
a)il trattamento economico fondamentale ed accessorio, secondo parametri appositamente definiti in tale sede che ne assicurino, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, sviluppi omogenei e proporzionati, rapportati alla figura apicale;
b)l'orario di lavoro;
c)il congedo ordinario e straordinario;
d)la reperibilita';
e)l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia;
f)i permessi brevi per esigenze personali;
g)i distacchi, le aspettative e di permessi sindacali;
h)la copertura assicurativa del rischio di responsabilita' civile connesso all'esercizio delle funzioni e dei compiti propri della carriera.
2.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 OTTOBRE 2009, N. 150)).