attivita' formativa

Art. 6. Attivita' formativa1.La formazione e l'aggiornamento professionale dei funzionari sono assunti dall'Amministrazione, per la durata dell'intera carriera, come metodo permanente teso ad assicurare il costante adeguamento delle competenze manageriali allo sviluppo del contesto culturale, tecnologico e organizzativo di riferimento e a favorire il consolidarsi di una cultura di gestione orientata al risultato e all'innovazione.
2.Per le finalita' di cui al comma 1 sono previsti:
a)la formazione iniziale di durata di diciotto mesi;
b)corsi obbligatori di formazione permanente su tematiche di interesse dell'Amministrazione da tenersi almeno ogni due anni;
c)iniziative di aggiornamento e formazione per i dirigenti generali penitenziari su tematiche di specifico interesse professionale.
3.Le attivita' formative dei funzionari sono effettuate a cura dell'Istituto superiore di studi penitenziari.
4.L'Amministrazione promuove e programma anche lo sviluppo di percorsi di formazione presso le scuole delle altre amministrazioni statali, nonche' presso soggetti pubblici e privati, e puo' inviare, con trattamento di missione, funzionari a seguire studi in particolari materie in Italia o presso amministrazioni ed istituzioni dei Paesi dell'Unione europea ed organizzazioni internazionali, compatibilmente con le esigenze organizzative e nei limiti delle disponibilita' di bilancio.
Entrata in vigore il 3 marzo 2006

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