attivita' della societa'

Art. 2. Attivita' della societa'1.Sono affidate alla societa', fino al 31 dicembre 2018, le finalita' gia' attribuite all'ente dalla normativa riguardante l'ente stesso. (3) ((4))2.La societa' provvede, altresi', alla gestione del ciclo integrato dell'acqua e, in particolare, alla captazione, adduzione, potabilizzazione, distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue.
3.Alle opere necessarie per la realizzazione delle finalita' di cui al comma 1 continua a trovare applicazione il primo comma dell'articolo 14 del regio decreto-legge 19 ottobre 1919, n. 2060, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1920, n. 1365, in materia di dichiarazione di pubblica utilita' e di espropriazione.

-------------AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205, ha disposto (con l'art. 21, comma 11-bis) che "Ai fini dell'applicazione della normativa in materia di affidamento del servizio idrico integrato, l'affidamento alla societa' di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141, e' prorogato fino al 31 dicembre 2021". -------------AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, ha disposto (con l'art. 21, comma 11-bis) che "Ai fini dell'applicazione della normativa in materia di affidamento del servizio idrico integrato, l'affidamento alla societa' di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141, e' prorogato fino al 31 dicembre 2023".
Entrata in vigore il 29 giugno 2019
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