Art 10
Art. 10.((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS 26 MARZO 2001, N.151))(16a))
---------------AGGIORNAMENTO (16a)
Il D.P.R. 20 febbraio 2001, n. 114 ha disposto (con l'art. 7, comma 6) che "In caso di parto plurimo i periodi di riposo di cui all'articolo 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dal comma 1o, dello stesso articolo 10, possono essere utilizzate anche dal padre".
---------------AGGIORNAMENTO (16a)
Il D.P.R. 20 febbraio 2001, n. 114 ha disposto (con l'art. 7, comma 6) che "In caso di parto plurimo i periodi di riposo di cui all'articolo 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dal comma 1o, dello stesso articolo 10, possono essere utilizzate anche dal padre".