assegnazione del permesso di ricerca

Art. 3. Assegnazione del permesso di ricerca1.Il permesso di ricerca, che ha carattere esclusivo, e' rilasciato dall'autorita' competente ad operatori in possesso di adeguata capacita' tecnica ed economica, contestualmente all'approvazione del programma dei lavori allegato alla domanda ed a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalita' stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, cui partecipano, in relazione alle specificita' dei lavori e dei siti, le amministrazioni interessate.
2.Nel caso l'autorita' competente sia il Ministero dello sviluppo economico, il permesso di ricerca e' rilasciato di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sentita la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78, di seguito denominata CIRM.
((2-bis.Nel caso di sperimentazione di impianti pilota di cui all'articolo 1, comma 3-bis, l'autorita' competente e' il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che acquisiscono l'intesa con la regione interessata; all'atto del rilascio del permesso di ricerca, l'autorita' competente stabilisce le condizioni e le modalita' con le quali e' fatto obbligo al concessionario di procedere alla coltivazione dei fluidi geotermici in caso di esito della ricerca conforme a quanto indicato nella richiesta di permesso di ricerca.))3.Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto su proposta del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nonche' di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e' istituita un'apposita sezione della Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78, con compiti relativi alla ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche. La citata sezione della CIRM puo' avvalersi di esperti individuati dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare tra il personale in organico di ISPRA, ENEA, CNR ed Universita' statali senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4.Restano validi fino alla loro naturale scadenza i permessi di ricerca gia' assentiti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
5.Il permesso di ricerca e' rilasciato a seguito dell'esito positivo della procedura di valutazione di impatto ambientale, laddove prevista dalla normativa vigente.
6.In caso di domande concorrenti, determinate nei modi di cui al comma 7, l'autorita' competente effettua una selezione in base ai seguenti parametri, nel rispetto dei principi di trasparenza e parita' di trattamento, sulla base di una preventiva ponderazione:
a)sull'interesse, fondatezza e novita' degli obiettivi minerari;
b)sulle conoscenze delle problematiche geologico-strutturali specifiche dell'area richiesta;
c)sulla completezza e razionalita' del programma dei lavori di ricerca proposto, con particolare riferimento agli studi geologici, alle indagini geochimiche e geofisiche, alle perforazioni previste, ai tempi programmati e con riferimento anche alla sua eventuale complementarieta' con ricerche svolte in zone adiacenti;
d)sulle modalita' di svolgimento dei lavori, con particolare riferimento alla sicurezza, agli interventi di mitigazione degli impatti ed alla salvaguardia ambientale, nonche' all'obbligo di ripristino dei luoghi, in relazione al quale deve essere prestata idonea garanzia finanziaria o assicurativa;
e)sulla garanzia che i richiedenti offrono, per competenza ed esperienza, per la corretta esecuzione del programma di lavoro proposto e per il rispetto dei tempi programmati.
((7.Sono considerate concorrenti le domande, riferite esclusivamente alla medesima area della prima domanda, fatte salve le domande relative agli impianti sperimentali di potenza nominale non superiore a 5 MW, pervenute all'autorita' competente non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della prima domanda nel Bollettino ufficiale regionale o in altro strumento di pubblicita' degli atti indicato dalla Regione stessa o, in caso di competenza del Ministero dello sviluppo economico, nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi, di cui all'articolo 43 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, e successive modificazione. Alla denominazione del Bollettino ufficiale degli idrocarburi sono aggiunte in fine le parole «e delle georisorse» (BUIG).))8.Il permesso puo' essere rilasciato anche in contitolarita' a piu' soggetti solidalmente responsabili nei confronti della pubblica amministrazione e dei terzi. Ai contitolari e' fatto obbligo di nominare un unico rappresentante per tutti i rapporti con le pubbliche amministrazioni interessate e nei confronti dei terzi.
9.Qualora l'area richiesta interessi il mare territoriale o la piattaforma continentale italiana, deve essere preventivamente acquisito il parere del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero delle infrastrutture e trasporti.
10.Per le zone interessanti la difesa deve essere sentita l'amministrazione militare.
11.Il rilascio del permesso di ricerca resta subordinato alla presentazione di una idonea fideiussione bancaria od assicurativa commisurata al valore delle opere di recupero ambientale previste a seguito delle attivita'.
Entrata in vigore il 28 marzo 2011
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi