allineamento delle concessioni di coltivazione

Art. 7. Allineamento delle concessioni di coltivazione1.Le scadenze delle concessioni di coltivazione delle risorse geotermiche vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono allineate ad una medesima data in base ad accordi tra regioni e i titolari, fatti salvi i diritti acquisiti, gli accordi gia' sottoscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, gli investimenti programmati e la tutela del legittimo affidamento.
2.Le concessioni di cui al comma 1 sono confermate in capo al concessionario originario con provvedimento dell'amministrazione competente, da emanare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, eventualmente con riduzione e riperimetrazione dell'area, confermando altresi' quanto previsto negli originari programmi di lavoro, con salvezza degli atti e dei provvedimenti emanati.
3.La conferma di cui al comma 2 e' disposta dall'autorita' competente la quale procede preliminarmente ad una verifica del rispetto, da parte degli impianti, delle vigenti norme in materia ambientale imponendo l'eventuale adeguamento degli stessi. Alla scadenza regionale uniformata ai sensi del comma 1, il rinnovo delle concessioni di coltivazione e' soggetta alla normativa regionale sulla valutazione di impatto ambientale.
Entrata in vigore il 24 febbraio 2010
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