nullita'

Art. 7. Nullita'1.L'accordo sulla data del pagamento, o sulle conseguenze del ritardato pagamento, e' nullo se, avuto riguardo alla corretta prassi commerciale, alla natura della merce o dei servizi oggetto del contratto, alla condizione dei contraenti ed ai rapporti commerciali tra i medesimi, nonche' ad ogni altra circostanza, risulti gravemente iniquo in danno del creditore.
2.Si considera, in particolare, gravemente iniquo l'accordo che, senza essere giustificato da ragioni oggettive, abbia come obiettivo principale quello di procurare al debitore liquidita' aggiuntiva a spese del creditore, ovvero l'accordo con il quale l'appaltatore o il subfornitore principale imponga ai propri fornitori o subfornitori termini di pagamento ingiustificatamente piu' lunghi rispetto ai termini di pagamento ad esso concessi.
3.Il giudice, anche d'ufficio, dichiara la nullita' dell'accordo e, avuto riguardo all'interesse del creditore, alla corretta prassi commerciale ed alle altre circostanze di cui al comma 1, applica i termini legali ovvero riconduce ad equita' il contenuto dell'accordo medesimo.
Entrata in vigore il 23 ottobre 2002
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