responsabilita' del debitore
Art. 3. Responsabilita' del debitore1.Il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori ((sull'importo dovuto)), ai sensi degli articoli 4 e 5, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo e' stato determinato dall'impossibilita' della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. ((2))-------------AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le disposizioni di cui al presente decreto legislativo si applicano alle transazioni commerciali concluse a decorrere dal 1° gennaio 2013".
Il D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le disposizioni di cui al presente decreto legislativo si applicano alle transazioni commerciali concluse a decorrere dal 1° gennaio 2013".
1. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-03-28, n. 202303155Provvedimento:Leggi di più...- art. 112 cod. proc. amm.·
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