Art 3

Art. 3.
Le derivazioni di acque pubbliche per forza motrice di cui al precedente articolo e quelle attuate dopo l'entrata in vigore della presente legge, restano assoggettate agli oneri previsti dagli articoli 52 e 53 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive leggi di modifica 4 dicembre 1956, n. 1377 e 21 dicembre 1961, n. 1501, nonche' dalla legge 27 dicembre 1953, n. 959, modificata dalla legge 30 dicembre 1959, n. 1254, in materia di riserva di energia elettrica, di canoni e di sovracanoni in favore degli enti locali.
Resta altresi' ferma, nei riguardi delle derivazioni di acqua per forza motrice di cui al precedente comma, l'applicazione delle norme dell'articolo 13, commi primo, secondo e terzo, e dell'articolo 71 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

Entrata in vigore il 27 gennaio 1977

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