(incremento delle dotazioni organiche del corpo nazionale dei vigili del fuoco)
Art. 8.(Incremento delle dotazioni organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)1.Per garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza ed efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo e' incrementata di 1.000 unita'.
2.((...)) per la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi del comma 1, e' autorizzata l'assunzione di un corrispondente numero di unita' mediante il ricorso in parti uguali alle graduatorie di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131((, approvate dal 1º gennaio 2008, attingendo a tali graduatorie fino al loro esaurimento prima di procedere all'indizione di un nuovo concorso e comunque nel rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 3)).
3.Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono determinati nel limite della misura massima complessiva di ((euro 1.003.130)) per l'anno 2013, di euro 29.848.630 per l'anno 2014 ((e di euro 40.826.681)) a decorrere dall'anno 2015. Ai predetti oneri si provvede mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione "Soccorso civile".
4.Ai fini delle assunzioni di cui ai commi 1 e 2 e delle assunzioni nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi dell'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, da effettuarsi con la medesima ripartizione di cui al comma 2, e' prorogata ((non oltre il 31 dicembre 2016)) l'efficacia delle graduatorie approvate a partire dal 1° gennaio 2008, di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge ((20 giugno 2012)), n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131.
5.L'impiego del personale volontario, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e' disposto nel limite dell'autorizzazione annuale di spesa, pari a euro 84.105.233 per l'anno 2014 ((e a euro 73.127.182)) a decorrere dall'anno 2015.
6.All'articolo 24 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:
"6-bis. Ferme restando le funzioni spettanti al corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, nonche' le competenze delle regioni e delle province autonome in materia di soccorso sanitario, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in contesti di particolare difficolta' operativa e di pericolo per l'incolumita' delle persone, puo' realizzare interventi di soccorso pubblico integrato con le regioni e le province autonome utilizzando la propria componente aerea. Gli accordi per disciplinare lo svolgimento di tale attivita' sono stipulati tra il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno e le regioni e le province autonome che vi abbiano interesse. I relativi oneri finanziari sono a carico delle regioni e delle province autonome.
6-ter. Agli aeromobili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco impiegati negli interventi di soccorso pubblico integrato di cui al comma 6-bis, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 744, comma 1, e 748 del codice della navigazione.".
7.A decorrere dal 1° gennaio 2014, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.151, si applicano anche agli stabilimenti soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono adeguate le procedure semplificate di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2001, ((pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2001,)) adottato ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 334 del 1999.
((7-bis.I comuni e i consorzi di comuni, le province e le regioni possono avvalersi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per la redazione dei piani di emergenza comunali e di protezione civile, previa stipula di apposite convenzioni che prevedano il rimborso delle maggiori spese sostenute dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco per gli straordinari e le risorse strumentali necessarie))
2.((...)) per la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi del comma 1, e' autorizzata l'assunzione di un corrispondente numero di unita' mediante il ricorso in parti uguali alle graduatorie di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131((, approvate dal 1º gennaio 2008, attingendo a tali graduatorie fino al loro esaurimento prima di procedere all'indizione di un nuovo concorso e comunque nel rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 3)).
3.Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono determinati nel limite della misura massima complessiva di ((euro 1.003.130)) per l'anno 2013, di euro 29.848.630 per l'anno 2014 ((e di euro 40.826.681)) a decorrere dall'anno 2015. Ai predetti oneri si provvede mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione "Soccorso civile".
4.Ai fini delle assunzioni di cui ai commi 1 e 2 e delle assunzioni nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi dell'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, da effettuarsi con la medesima ripartizione di cui al comma 2, e' prorogata ((non oltre il 31 dicembre 2016)) l'efficacia delle graduatorie approvate a partire dal 1° gennaio 2008, di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge ((20 giugno 2012)), n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131.
5.L'impiego del personale volontario, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e' disposto nel limite dell'autorizzazione annuale di spesa, pari a euro 84.105.233 per l'anno 2014 ((e a euro 73.127.182)) a decorrere dall'anno 2015.
6.All'articolo 24 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:
"6-bis. Ferme restando le funzioni spettanti al corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, nonche' le competenze delle regioni e delle province autonome in materia di soccorso sanitario, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in contesti di particolare difficolta' operativa e di pericolo per l'incolumita' delle persone, puo' realizzare interventi di soccorso pubblico integrato con le regioni e le province autonome utilizzando la propria componente aerea. Gli accordi per disciplinare lo svolgimento di tale attivita' sono stipulati tra il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno e le regioni e le province autonome che vi abbiano interesse. I relativi oneri finanziari sono a carico delle regioni e delle province autonome.
6-ter. Agli aeromobili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco impiegati negli interventi di soccorso pubblico integrato di cui al comma 6-bis, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 744, comma 1, e 748 del codice della navigazione.".
7.A decorrere dal 1° gennaio 2014, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.151, si applicano anche agli stabilimenti soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono adeguate le procedure semplificate di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2001, ((pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2001,)) adottato ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 334 del 1999.
((7-bis.I comuni e i consorzi di comuni, le province e le regioni possono avvalersi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per la redazione dei piani di emergenza comunali e di protezione civile, previa stipula di apposite convenzioni che prevedano il rimborso delle maggiori spese sostenute dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco per gli straordinari e le risorse strumentali necessarie))
1. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2020-11-02, n. 202006742Provvedimento:Leggi di più...- applicabilità di normativa sopravvenuta·
- assunzioni straordinarie·
- concorso pubblico·
- diritti fondamentali·
- esclusione da concorso·
- giurisprudenza del Consiglio di Stato·
- graduatorie concorsuali·
- legittimità di provvedimento amministrativo·
- parità di trattamento·
- principio tempus regit actum·
- requisiti di ammissione
2. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2020-11-02, n. 202006741Provvedimento:Leggi di più...- annullamento di provvedimento amministrativo·
- concorso pubblico·
- direttiva 2000/78/CE·
- disparità di trattamento·
- esclusione da concorso·
- giurisdizione amministrativa·
- graduatoria concorsuale·
- interpretazione delle leggi·
- legittimità degli atti amministrativi·
- normativa sopravvenuta·
- parità di accesso al lavoro pubblico·
- principio tempus regit actum·
- procedura concorsuale straordinaria·
- requisiti di ammissione·
- requisiti psico-fisici·
- stabilizzazione del personale
3. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2020-11-02, n. 202006743Provvedimento:Leggi di più...- concorso pubblico·
- direttiva 2000/78/CE·
- disparità di trattamento·
- esclusione da concorso·
- giurisprudenza del Consiglio di Stato·
- graduatorie concorsuali·
- interpretazione delle leggi·
- normativa sopravvenuta·
- principio di legalità amministrativa·
- principio tempus regit actum·
- procedura di assunzione straordinaria·
- requisiti di ammissione
4. TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2020-09-21, n. 202009617Provvedimento:Leggi di più...- annullamento di provvedimento amministrativo·
- concorso pubblico·
- diritto soggettivo all'assunzione·
- disparità di trattamento·
- eccesso di potere·
- graduatorie concorsuali·
- legittimità costituzionale·
- proroga validità graduatorie·
- scelta discrezionale della pubblica amministrazione·
- scorrimento graduatorie·
- sospensione di provvedimento amministrativo·
- violazione di legge
5. TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2020-09-21, n. 202009618Provvedimento:Leggi di più...- annullamento di provvedimento amministrativo·
- diritto soggettivo all'assunzione·
- disparità di trattamento·
- eccesso di potere·
- graduatoria di concorso pubblico·
- legittimità costituzionale·
- proroga di validità delle graduatorie·
- scelta discrezionale della pubblica amministrazione·
- scorrimento di graduatorie concorsuali·
- sospensione di provvedimento amministrativo·
- violazione di legge