Perequazione automatica dei trattamenti pensionistici privilegiati ordinari

Art. 16.Perequazione automatica dei trattamenti pensionistici privilegiati ordinari

A decorrere dal 1 gennaio 1980 e con effetto dal 1 gennaio di ciascun anno successivo, le pensioni di cui all'articolo precedente sono soggette alla perequazione automatica prevista per le pensioni di cui all'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177.
Alla liquidazione dell'assegno aggiuntivo di cui al presente articolo, provvedono, d'ufficio, le competenti direzioni provinciali del tesoro.
Entrata in vigore il 31 gennaio 1980

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