Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 38


Art. 38.

(Art. 37 T. U. 1926).

((Chiunque detiene armi, parti di esse, di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, munizioni finite o materie esplodenti di qualsiasi genere, deve farne denuncia entro le 72 ore successive alla acquisizione della loro materiale disponibilita', all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, quando questo manchi, al locale comando dell'Arma dei carabinieri, ovvero anche per via telematica ai medesimi uffici o alla questura competente per territorio attraverso trasmissione al relativo indirizzo di posta elettronica certificata. La denuncia e' altresi' necessaria per i soli caricatori in grado di contenere un numero superiore a 10 colpi per le armi lunghe e un numero superiore a 20 colpi per le armi corte, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni.))

Sono esenti dall'obbligo della denuncia:

a) i corpi armati, le societa' di tiro a segno e le altre istituzioni autorizzate, per gli oggetti detenuti nei luoghi espressamente destinati allo scopo;

b) i possessori di raccolte autorizzate di armi artistiche, rare o antiche;

c) le persone che per la loro qualita' permanente hanno diritto ad andare armate, limitatamente pero' al numero ed alla specie delle armi loro consentite.

L'autorita' di pubblica sicurezza ha facolta' di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo anche nei casi contemplati dal capoverso precedente, e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico.

((Chiunque detiene armi comuni da sparo senza essere in possesso di alcuna licenza di porto d'armi, ad eccezione di coloro che sono autorizzati dalla legge a portare armi senza licenza e dei collezionisti di armi antiche, e' tenuto a presentare ogni cinque anni la certificazione medica prevista dall'articolo 35, comma 7, secondo le modalita' disciplinate con il decreto di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204))((128))((Qualora il detentore risulti titolare di licenza di porto d'armi, l'obbligo di presentazione del certificato decorre dalla scadenza della stessa, se non rinnovata))((Nel caso di mancata presentazione del certificato medico, il prefetto puo' vietare la detenzione delle armi denunciate, ai sensi dell'articolo 39.))

La denuncia di detenzione di cui al primo comma deve essere ripresentata ogni qual volta il possessore trasferisca l'arma in un luogo diverso da quello indicato nella precedente denuncia. Il detentore delle armi deve assicurare che il luogo di custodia offra adeguate garanzie di sicurezza.

--------------AGGIORNAMENTO (119)
Il D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 aprile 2015, n. 43, ha disposto (con l'art. 3, comma 3-novies) che "Chiunque, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, detiene caricatori soggetti a denuncia ai sensi dell'articolo 38, primo comma, secondo periodo, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, introdotto dal comma 3-septies del presente articolo, deve provvedere alla denuncia entro il 4 novembre 2015. Sono fatte salve le ipotesi di esclusione dall'obbligo di denuncia previste dal medesimo articolo 38, secondo comma". --------------AGGIORNAMENTO (128)
Il D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 104 ha disposto (con l'art. 12, comma 2) che "Fino all'adozione del decreto regolamentare previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, l'adempimento di cui all'articolo 38, quarto comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dal presente decreto, e' assolto presentando un certificato rilasciato dal settore medico legale delle Aziende sanitarie locali, o da un medico militare, della Polizia di Stato o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dal quale risulti che il richiedente non e' affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacita' di intendere e di volere".
Ha inoltre disposto (con l'art. 14, comma 3) che "L'obbligo di cui all'articolo 38, quarto comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e' assolto entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Decorsi i dodici mesi e' sempre possibile la presentazione del certificato nei 60 giorni successivi al ricevimento della diffida da parte dell'ufficio di pubblica sicurezza competente".
Entrata in vigore il 8 settembre 2018

Sentenze+500


  • 3. TAR Palermo, sez. II, sentenza 2023-03-23, n. 202300968
    Provvedimento:
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    • art. 10 legge n. 241/1990·
    • art. 11 legge reg. n. 10/1991·
    • art. 38 TULPS·
    • art. 39 TULPS·
    • art. 3 Cost.·
    • art. 97 Cost.·
    • compensazione delle spese di giudizio·
    • decreto penale di condanna·
    • difetto di istruttoria·
    • difetto di motivazione·
    • discrezionalità amministrativa·
    • divieto di detenzione armi·
    • eccesso di potere·
    • giurisprudenza TAR·
    • osservazioni del ricorrente·
    • problemi neurologici·
    • sospensione del provvedimento amministrativo·
    • tutela della pubblica sicurezza

  • 4. TAR Venezia, sez. I, sentenza 2023-05-19, n. 202300672
    Provvedimento:
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    • carenza di istruttoria·
    • compensazione delle spese·
    • diritto soggettivo al porto d'armi·
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  • 5. TAR Firenze, sez. IV, sentenza 2024-02-20, n. 202400190
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    • appello cautelare·
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    • revoca del divieto di detenzione armi·
    • spese compensate·
    • valutazione discrezionale dell'autorità di pubblica sicurezza
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