Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 18


Art. 18.

(Art. 17 T. U. 1926).

I promotori di una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico devono darne avviso, almeno tre giorni prima, al questore.

E' considerata pubblica anche una riunione, che, sebbene indetta in forma privata, tuttavia per il luogo in cui sara' tenuta, o per il numero delle persone che dovranno intervenirvi, o per lo scopo o l'oggetto di essa, ha carattere di riunione non privata.

I contravventori sono puniti con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire mille a quattromila. Con le stesse pene sono puniti coloro che nelle riunioni predette prendono la parola. (39) ((45))

Il questore, nel caso di omesso avviso ovvero per ragioni di ordine pubblico, di moralita' o di sanita' pubblica, puo' impedire che la riunione abbia luogo e puo', per le stesse ragioni, prescrivere modalita' di tempo e di luogo alla riunione.

I contravventori al divieto o alle prescrizioni dell'Autorita' sono puniti con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da lire duemila a quattromila. Con le stesse pene sono puniti coloro che nelle predette riunioni prendono la parola.

Non e' punibile chi, prima dell'ingiunzione dell'Autorita' o per obbedire ad essa, si ritira dalla riunione.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano alla riunioni elettorali.
(23)
---------------AGGIORNAMENTO (23)
La Corte Costituzionale con sentenza 31 marzo - 8 aprile 1958, n. 27 (in G.U. 1ª s.s. 12/04/1958, n. 89) ha dichiarato l'illegittimita' "costituzionale delle norme contenute nell'art. 18 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, nella parte relativa alle riunioni non tenute in luogo pubblico, in riferimento all'art. 17 della Costituzione". ---------------AGGIORNAMENTO (39)
La Corte Costituzionale con sentenza 3 - 10 giugno 1970, n. 90 (in G.U. 1ª s.s. 17/06/1970, n. 150) ha dichiarato l'illegittimita' "costituzionale dell'art. 18, terzo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, nella parte in cui non limita la previsione punitiva a coloro che prendono la parola essendo a conoscenza dell'omissione di preavviso previsto dal primo comma". ---------------AGGIORNAMENTO (45)
La Corte Costituzionale con sentenza 4 - 10 maggio 1979, n. 11 (in G.U. 1ª s.s. 16/05/1979, n. 133) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 18, comma terzo (secondo periodo) r.d. 18 giugno 1931, n. 773, nella parte in cui prevede la incriminazione contravvenzionale di coloro che prendono la parola in riunione in luogo pubblico essendo a conoscenza della omissione di preavviso previsto nel primo comma".
Entrata in vigore il 16 maggio 1979
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi