Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 18


Art. 18.

(Art. 17 T. U. 1926).

I promotori di una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico devono darne avviso, almeno tre giorni prima, al questore.

E' considerata pubblica anche una riunione, che, sebbene indetta in forma privata, tuttavia per il luogo in cui sara' tenuta, o per il numero delle persone che dovranno intervenirvi, o per lo scopo o l'oggetto di essa, ha carattere di riunione non privata.

I contravventori sono puniti con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire mille a quattromila. Con le stesse pene sono puniti coloro che nelle riunioni predette prendono la parola. (39) ((45))

Il questore, nel caso di omesso avviso ovvero per ragioni di ordine pubblico, di moralita' o di sanita' pubblica, puo' impedire che la riunione abbia luogo e puo', per le stesse ragioni, prescrivere modalita' di tempo e di luogo alla riunione.

I contravventori al divieto o alle prescrizioni dell'Autorita' sono puniti con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da lire duemila a quattromila. Con le stesse pene sono puniti coloro che nelle predette riunioni prendono la parola.

Non e' punibile chi, prima dell'ingiunzione dell'Autorita' o per obbedire ad essa, si ritira dalla riunione.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano alla riunioni elettorali.
(23)
---------------AGGIORNAMENTO (23)
La Corte Costituzionale con sentenza 31 marzo - 8 aprile 1958, n. 27 (in G.U. 1ª s.s. 12/04/1958, n. 89) ha dichiarato l'illegittimita' "costituzionale delle norme contenute nell'art. 18 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, nella parte relativa alle riunioni non tenute in luogo pubblico, in riferimento all'art. 17 della Costituzione". ---------------AGGIORNAMENTO (39)
La Corte Costituzionale con sentenza 3 - 10 giugno 1970, n. 90 (in G.U. 1ª s.s. 17/06/1970, n. 150) ha dichiarato l'illegittimita' "costituzionale dell'art. 18, terzo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, nella parte in cui non limita la previsione punitiva a coloro che prendono la parola essendo a conoscenza dell'omissione di preavviso previsto dal primo comma". ---------------AGGIORNAMENTO (45)
La Corte Costituzionale con sentenza 4 - 10 maggio 1979, n. 11 (in G.U. 1ª s.s. 16/05/1979, n. 133) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 18, comma terzo (secondo periodo) r.d. 18 giugno 1931, n. 773, nella parte in cui prevede la incriminazione contravvenzionale di coloro che prendono la parola in riunione in luogo pubblico essendo a conoscenza della omissione di preavviso previsto nel primo comma".
Entrata in vigore il 16 maggio 1979

Sentenze115


  • 1. TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2023-08-30, n. 202300639
    Provvedimento:
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    • archiviazione del procedimento penale·
    • art. 10 TULPS·
    • art. 18 R.D. n. 773/1931·
    • art. 43 TULPS·
    • art. 650 c.p.·
    • art. 672 c.p.·
    • difetto di motivazione·
    • diritti individuali·
    • eccesso di potere·
    • giudizio di affidabilità·
    • misure di sicurezza amministrativa·
    • oscuramento dei dati personali·
    • procedimento penale·
    • proporzionalità del provvedimento amministrativo·
    • revoca licenza di porto di fucile·
    • sospensione licenza di porto di fucile·
    • TULPS·
    • tutela dei dati personali·
    • valutazione della pericolosità sociale·
    • violazione del principio di proporzionalità

  • 2. TAR Bologna, sez. I, sentenza 2023-01-31, n. 202300054
    Provvedimento:
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    • art. 1 e 2 D.Lgs 159/2011·
    • carenza di motivazione·
    • diritto di sciopero·
    • eccesso di potere·
    • foglio di via obbligatorio·
    • giurisprudenza Consiglio di Stato·
    • giurisprudenza TAR·
    • manifestazione sindacale non autorizzata·
    • pericolosità sociale·
    • precedenti di polizia·
    • resistenza aggravata a pubblico ufficiale·
    • violenza privata

  • 3. TAR Lecce, sez. III, sentenza 2023-03-27, n. 202300403
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    • art. 1 e 2 del D. Lgs. n. 159/2011·
    • compensazione delle spese·
    • difetto di istruttoria e motivazione·
    • giusto procedimento·
    • oscuramento dei dati personali·
    • principio di proporzionalità·
    • requisiti soggettivi per l'applicazione del provvedimento·
    • rimpatrio con foglio di via obbligatorio·
    • tutela della privacy·
    • violazione art. 3 L. n. 241/1990

  • 4. CGARS, sez. I, sentenza 2023-02-27, n. 202300160
    Provvedimento:
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    • annullamento di provvedimento amministrativo·
    • art. 17 Cost.·
    • art. 2 TULPS·
    • diritto di riunione·
    • diritto di sciopero·
    • eccesso di potere·
    • giurisprudenza costituzionale·
    • limitazione della libertà di riunione·
    • ordinanza contingibile e urgente·
    • principio di proporzionalità

  • 5. TAR Bari, sez. II, sentenza 2023-09-06, n. 202301108
    Provvedimento:
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    • annullamento provvedimento amministrativo·
    • art. 18 T.U.L.P.S.·
    • art. 1 d.lgs. n. 159/2011·
    • art. 52 d.lgs. n. 196/2003·
    • bilanciamento degli interessi·
    • difetto di motivazione·
    • diritti costituzionali·
    • diritti sindacali·
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    • Regolamento (UE) 2016/679·
    • spese di lite·
    • tutela della privacy
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