Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 4


Art. 4.

(Art. 3 T. U. 1926).

L'autorita' di pubblica sicurezza ha facolta' di ordinare che le persone pericolose o sospette e coloro che non sono in grado o si rifiutano di provare la loro identita' siano sottoposti a rilievi segnaletici.

Ha facolta' inoltre di ordinare alle persone pericolose o sospette di munirsi, entro un dato termine, della carta di identita' e di esibirla ad ogni richiesta degli ufficiali o degli agenti di pubblica sicurezza.
((26)) ---------------AGGIORNAMENTO (26)
La Corte Costituzionale con sentenza 22 - 27 marzo 1962 (in G.U. 1ª s.s. 31/03/1962, n. 85) ha dichiarato "in riferimento all'art. 13 della Costituzione, l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4 della legge di pubblica sicurezza nella parte in cui prevede rilievi segnaletici che comportino ispezioni personali ai sensi della stessa norma costituzionale".
Entrata in vigore il 31 marzo 1962

Sentenze28

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi