Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 29


Art. 29.

(Art. 28 T. U. 1926).

Salvo quanto e' stabilito dalle leggi militari, non possono aver luogo, senza licenza del prefetto, passeggiate in forma militare con armi.

Il contravventore e' punito con l'arresto fino a sei mesi.

I capi o i promotori sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

Entrata in vigore il 26 giugno 1931
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