Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 29
Art. 29.
(Art. 28 T. U. 1926).
Salvo quanto e' stabilito dalle leggi militari, non possono aver luogo, senza licenza del prefetto, passeggiate in forma militare con armi.
Il contravventore e' punito con l'arresto fino a sei mesi.
I capi o i promotori sono puniti con l'arresto fino ad un anno.