Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 13


Art. 13.

(Art. 12 T. U. 1926).

Quando la legge non disponga altrimenti, le autorizzazioni di polizia hanno la durata di ((tre anni, computati))secondo il calendario comune, con decorrenza dal giorno del rilascio.

Il giorno della decorrenza non e' computato nel termine.
Entrata in vigore il 2 marzo 2012
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