Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 13


Art. 13.

(Art. 12 T. U. 1926).

Quando la legge non disponga altrimenti, le autorizzazioni di polizia hanno la durata di un anno, computato secondo il calendario comune, con decorrenza dal giorno del rilascio.

Il giorno della decorrenza non e' computato nel termine.
Entrata in vigore il 26 giugno 1931
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