Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 42


Art. 42.

(Art. 41 T. U. 1926).

COMMA ABROGATO DALLA L. 18 APRILE 1975, N. 110.

COMMA ABROGATO DALLA L. 18 APRILE 1975, N. 110.

Il questore ha facolta' di dare licenza per porto d'armi lunghe da fuoco e il prefetto ha facolta' di concedere, in caso di dimostrato bisogno, licenza di portare rivoltelle o pistole di qualunque misura o bastoni animati la cui lama non abbia una lunghezza inferiore a centimetri 65. ((La licenza, la cui durata non sia diversamente stabilita dalla legge, ha validita' annuale))

Il provvedimento con cui viene rilasciata una licenza di porto d'armi ai sensi del presente articolo deve essere comunicato, a cura dell'interessato, ai conviventi maggiorenni, anche diversi dai familiari, compreso il convivente more uxorio, individuati dal regolamento e indicati dallo stesso interessato all'atto dell'istanza, secondo le modalita' definite nel medesimo regolamento.
In caso di violazione degli obblighi previsti in attuazione del presente comma, si applica la sanzione amministrativa da 2.000 euro a 10.000 euro. Puo' essere disposta, altresi', la revoca della licenza o del nulla osta alla detenzione.
Entrata in vigore il 2 marzo 2012
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