(soggetti assicurati al fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo istituito presso l'enpals)

Art. 2.(Soggetti assicurati al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo istituito presso l'ENPALS)1.Nell'ambito delle categorie di cui all'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, come modificato dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini dell'individuazione dei requisiti contributivi e delle modalita' di calcolo delle contribuzioni e delle prestazioni, i lavoratori vengono distinti in tre gruppi, indipendentemente dalla natura autonoma o subordinata del rapporto di lavoro e individuati con successivo decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a seconda che:
a)prestino a tempo determinato, attivita' artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli;
b)prestino a tempo determinato attivita' al di fuori delle ipotesi di cui alla lettera a);
c)prestino attivita' a tempo indeterminato.
2.Per i lavoratori di cui al comma 1 il requisito dell'annualita' di contribuzione richiesto per il sorgere del diritto alle prestazioni si considera soddisfatto con riferimento a:
a)90 contributi giornalieri per i lavoratori appartenenti al gruppo di cui alla lettera a) del medesimo comma 1; (6)
b)260 contributi giornalieri per i lavoratori appartenenti al gruppo di cui alla lettera b) del medesimo comma 1;
c)312 contributi giornalieri per i lavoratori appartenenti al gruppo di cui alla lettera c) del medesimo comma 1.
2-bis.La contribuzione previdenziale e assistenziale e' dovuta al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo anche per le prestazioni rese da lavoratori appartenenti alle categorie professionali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, con riferimento a:
a)((attivita' retribuite di insegnamento o di formazione)) svolte in enti accreditati presso le amministrazioni pubbliche o da queste organizzate; ((6))b)attivita' remunerate di carattere promozionale di spettacoli dal vivo, cinematografici, televisivi o del settore audiovisivo, nonche' di altri eventi organizzati o promossi da soggetti pubblici o privati che non hanno come scopo istituzionale o sociale l'organizzazione e la diffusione di spettacoli ((o di attivita' educative collegate)) allo spettacolo. ((6))2-ter.Per le attivita' di cui alle lettere a)eb)del comma 2-bis non sono richiesti gli adempimenti di cui all'articolo 6, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708.(6)
3.Per la determinazione del numero complessivo di giornate accreditate, per l'acquisizione del diritto alle prestazioni, nel caso di passaggio fra i diversi gruppi, quelle relative al gruppo di provenienza sono riproporzionate in base al rapporto esistente tra i rispettivi requisiti di annualita' di contribuzione previsti per il diritto alle prestazioni.
4.Ai fini del diritto alle prestazioni e dell'individuazione dell'eta' pensionabile, gli assicurati sono considerati appartenenti alla categoria, tra quelle indicate all'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, come modificato dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, e successive modificazioni e integrazioni, nella quale hanno acquisito maggiore anzianita' contributiva. Il medesimo criterio si applica anche ai fini della ripartizione di cui al comma 1.
5.L'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, e' abrogato.

--------------AGGIORNAMENTO (6)
Il D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, ha disposto (con l'art. 66, comma 18) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal 1° luglio 2021.
Entrata in vigore il 24 luglio 2021

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