Art 7

Art. 7.
(Istituzione dell'Unita' tecnica - Finanza di progetto).
1.E istituita, nell'ambito del CIPE, l'Unita' tecnica - Finanza di progetto. di seguito denominata " Unita' ".
2.L'Unita' ha il compito di promuovere, all'interno delle pubbliche amministrazioni, l'utilizzo di tecniche di finanziamento di infrastrutture con ricorso a capitali privati anche nell'ambito dell'attivita' di verifica prevista all'articolo 14, comma 11, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e di fornire supporto alle commissioni costituite nell'ambito del CIPE su materie inerenti al finanziamento delle infrastrutture.
3.L'Unita' fornisce supporto alle amministrazioni aggiudicatrici nella attivita' di individuazione delle necessita' suscettibili di essere soddisfatte tramite la realizzazione di lavori finanziati con capitali privati in quanto suscettibili di gestione economica di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 11 febbraio 1 994, n. 109, e successive modificazioni.
4.L'unita' assiste le pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta nello svolgimento delle attivita' di valutazione tecnico- economica delle proposte presentate dai soggetti promotori ai sensi dell'articolo 37-bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e nelle attivita' di indizione della gara e della aggiudicazione delle offerte da essa risultanti secondo le modalita' previste dall'articolo 37- quater della citata legge n. 109 del 1994.
5.L'Unita' esercita la propria attivita' nel quadro degli interventi individuati dalla programmazione triennale dei lavori pubblici.
6.Nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il CIPE stabilisce con propria delibera le modalita' organizzative dell'unita.
7.L'organico dell'Unita' e' composto di 15 unita', scelte in parte tra professionalita' delle amministrazioni dello Stato in posizione di comando e in parte a seguito di un processo ti selezione, fondato sulla concreta esperienza nel settore, tra professionalita' esterne che operano nei settori tecnico-ingegneristico, economico-finanziario e giuridico. Le modalita' di seleziona sono determinate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.
8.I componenti dell'Unita' sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, dei trasporti e della navigazione e dell'ambiente, durano in carica quattro anni e possono essere confermati per una sola volta.
9.Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono determinati il trattamento economico spettante ai componenti dell'Unita' e l'ammontare delle risorse destinate al suo funzionamento.
10.All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, determinato in lire 2,5 miliardi annue a decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
11.Il CIPE presenta al Parlamento una relazione annuale sull'attivita' dell'unita' e sui risultati conseguiti.
((26))------------AGGIORNAMENTO (26)
La L. 28 dicembre 2015, n. 208 ha disposto (con l'art. 1, comma 589) che "Al fine di razionalizzare e ridurre i costi delle strutture tecniche del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Unita' tecnica - Finanza di progetto, di cui all'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e' soppressa e le relative funzioni e competenze sono trasferite al medesimo Dipartimento. Il Dipartimento, per lo svolgimento delle funzioni trasferite e di quelle esercitate a supporto del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilita', previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2009, puo' avvalersi complessivamente di un massimo di diciotto esperti in materia di investimenti pubblici e finanza di progetto. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti professionali, i criteri per l'attribuzione degli incarichi, la durata, le cause di incompatibilita' e il trattamento economico degli esperti. I richiami all'Unita' tecnica - Finanza di progetto contenuti in atti normativi devono intendersi riferiti al Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica".
Entrata in vigore il 30 dicembre 2015

Sentenze8


  • 1. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2022-02-09, n. 202200923
    Provvedimento:
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    • art. 7 legge n. 144/1999·
    • atti di alta amministrazione·
    • criteri di selezione meritocratici·
    • diritto alla partecipazione·
    • diritto processuale amministrativo·
    • motivazione dei provvedimenti amministrativi·
    • onere motivazionale·
    • pareri dell'Avvocatura dello Stato·
    • procedura concorsuale·
    • selezione pubblica·
    • trasparenza amministrativa·
    • valutazione meritocratica

  • 2. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2020-07-06, n. 202004338
    Provvedimento:
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    • annullamento di atti amministrativi·
    • art. 114 c.p.a.·
    • carenza di motivazione·
    • competenza dell'organo politico·
    • concorso pubblico·
    • danno ingiusto·
    • esecuzione delle sentenze·
    • facoltà discrezionali dell'amministrazione·
    • ottemperanza delle sentenze·
    • procedura di selezione pubblica·
    • risarcimento danni·
    • sospensione dei provvedimenti amministrativi·
    • trasparenza e buona fede nelle procedure selettive·
    • valutazione comparativa delle candidature

  • 3. TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2017-09-18, n. 201700586
    Provvedimento:
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    • annullamento atti di gara·
    • annullamento autotutela·
    • annullamento deliberazioni commissario straordinario·
    • art. 1344 codice civile·
    • art. 143 d.lgs. 163/2006·
    • art. 153 d.lgs. 163/2006·
    • art. 21 nonies legge 241/1990·
    • art. 29 legge regionale Sardegna 28 luglio 2006, n. 10·
    • autorità nazionale anticorruzione·
    • compensazione crediti·
    • concessione di servizi·
    • equilibrio economico finanziario·
    • gestione delle reti informatiche·
    • inadempimento contrattuale·
    • manutenzione e pulizia·
    • modifica atti amministrativi·
    • modifica unilaterale del contratto·
    • nullità contrattuale·
    • parità di trattamento nella gara·
    • principio di rotazione delle concessioni·
    • project financing·
    • project financing illegittimo·
    • regolamento di vigilanza ANAC·
    • riconoscimento debiti·
    • riorganizzazione aziendale·
    • ristrutturazione e completamento opere·
    • servizi di ingegneria clinica·
    • trasferimento rischi economici

  • 4. TAR Roma, sez. I, sentenza breve 2015-05-08, n. 201506596
    Provvedimento:
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    • annullamento di atti amministrativi·
    • art. 112 c.p.a.·
    • art. 74 cod. proc. amm.·
    • cumulo di azioni·
    • esecuzione delle sentenze amministrative·
    • giudizio amministrativo·
    • inammissibilità del ricorso per cumulo di azioni·
    • ottemperanza delle sentenze amministrative·
    • principio di effettività della tutela giurisdizionale·
    • risarcimento danni·
    • usucapione del giudicato amministrativo

  • 5. TAR Roma, sez. I, sentenza 2014-11-04, n. 201411030
    Provvedimento:
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    • annullamento atti amministrativi·
    • autotutela amministrativa·
    • compensazione delle spese di lite·
    • difetto di motivazione·
    • eccesso di potere·
    • giurisdizione del TAR·
    • interpretazione di norme giuridiche·
    • principio di affidamento·
    • principio di imparzialità·
    • principio di pubblicità e trasparenza·
    • questioni pregiudiziali·
    • rinnovabilità degli incarichi·
    • selezione pubblica·
    • valutazione comparativa delle professionalità·
    • violazione di legge
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