Disposizioni per l'adozione di misure preventive necessarie alla sicurezza del sistema nazionale del gas naturale

Art. 2.Disposizioni per l'adozione di misure preventive necessarie alla sicurezza del sistema nazionale del gas naturale1.Al fine di fronteggiare l'eccezionale instabilita' del sistema nazionale del gas naturale derivante dalla guerra in Ucraina anche allo scopo di consentire il riempimento degli stoccaggi di gas dell'anno termico 2022-2023, possono essere adottate le misure finalizzate all'aumento della disponibilita' di gas e alla riduzione programmata dei consumi di gas previste dal Piano di emergenza del sistema italiano del gas naturale di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 18 dicembre 2019, adottato ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, a prescindere dalla dichiarazione del livello di emergenza. Le misure di cui al primo periodo sono adottate mediante provvedimenti e atti di indirizzo del Ministro della transizione ecologica. Delle predette misure e' data comunicazione nella prima riunione del Consiglio dei ministri successiva all'adozione delle misure medesime.
2.In caso di adozione delle misure finalizzate a ridurre il consumo di gas naturale nel settore termoelettrico ai sensi del comma 1, la societa' Terna S.p.A. predispone un programma di massimizzazione dell'impiego degli impianti di generazione di energia elettrica con potenza termica nominale superiore a 300 MW che utilizzino carbone o olio combustibile in condizioni di regolare esercizio, per il periodo stimato di durata dell'emergenza, fermo restando il contributo degli impianti alimentati a energie rinnovabili. Terna S.p.A. trasmette con periodicita' settimanale al Ministero della transizione ecologica e all'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente un programma di utilizzo degli impianti di cui al primo periodo ed effettua il dispacciamento degli impianti medesimi, nel rispetto dei vincoli di sicurezza della rete, in modo da massimizzarne l'utilizzo, nonche' assimilandoli alle unita' essenziali per la sicurezza del sistema elettrico. L'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente definisce i corrispettivi a reintegrazione degli eventuali maggiori costi sostenuti dai predetti impianti.
3.Tenuto conto della finalita' di cui al comma 1 e della situazione di eccezionalita' che giustifica la massimizzazione dell'impiego degli impianti di cui al comma 2, a tali impianti si applicano esclusivamente i valori limite di emissione nell'atmosfera e le regole sulla qualita' dei combustibili previsti dalla normativa eurounitaria, in deroga a piu' restrittivi limiti eventualmente prescritti a livello nazionale in via normativa o amministrativa.
4.Nelle ipotesi di cui al comma 2, il Ministro della transizione ecologica adotta le necessarie misure per incentivare l'uso delle fonti rinnovabili.
Entrata in vigore il 28 febbraio 2022

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