commissariamento della s.p.a. ilva

Art. 2. Commissariamento della s.p.a. ILVA1.I presupposti di cui al comma 1 dell'articolo 1 sussistono per la s.p.a. ILVA avente sede a Milano. In considerazione delle evidenze e dei profili di straordinaria necessita' e urgenza della relativa fattispecie, non trova applicazione il comma1-bisdel medesimo articolo 1.
1-bis. In relazione al commissariamento dell'ILVA S.p.A., gli interventi previsti dal piano di cui all'articolo 1, comma 5, sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilita' e costituiscono varianti ai piani urbanistici. Il sub commissario di cui all'articolo 1, comma 1, dispone, coordina ed e' responsabile in via esclusiva dell'attuazione degli interventi previsti dal citato piano, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 8, 9, 9-bis e 10. Il sub commissario definisce, d'intesa con il commissario straordinario, la propria struttura, le relative modalita' operative e il programma annuale delle risorse finanziarie necessarie per far fronte agli interventi previsti dal piano di cui all'articolo 1, comma 5, aggiornandolo ogni trimestre e con rendicontazione delle spese e degli impegni di spesa; dispone altresi' i pagamenti con le risorse rese disponibili dal commissario straordinario.
1-ter.Per l'attuazione degli interventi previsti dal piano di cui all'articolo 1, comma 5, il procedimento di cui all'articolo 1, comma 9, e' avviato su proposta del sub commissario di cui all'articolo 1, comma 1, entro quindici giorni dalla disponibilita' dei relativi progetti. I termini per l'espressione dei pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi previsti per l'attuazione del detto piano devono essere resi dalle amministrazioni o enti competenti entro venti giorni dalla richiesta, prorogati di ulteriori venti giorni in caso di richiesta motivata e, qualora non resi entro tali termini, si intendono acquisiti con esito positivo. Per la valutazione d'impatto ambientale e per i pareri in materia di tutela sanitaria e paesaggistica, restano ferme le previsioni del citato articolo 1, comma 9.
2.L'articolo 3, comma 1, del citato decreto-legge n. 207 del 2012 e' cosi' sostituito: "1. Gli impianti siderurgici della societa' ILVA s.p.a. costituiscono stabilimenti di interesse strategico nazionale a norma dell'articolo 1".
3.All'articolo 1, comma 3, del citato decreto-legge n. 207 del 2012, dopo le parole: "sanzione amministrativa pecuniaria" sono aggiunte le seguenti: ", escluso il pagamento in misura ridotta, da euro 50.000" e, dopo le parole "prefetto competente per territorio." sono aggiunte le seguenti: "Le attivita' di accertamento, contestazione e notificazione delle violazioni sono svolte dall'IS.P.R.A. Agli ispettori dell'ISPRA, nello svolgimento di tali attivita', e' attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. I proventi delle sanzioni irrogate sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il finanziamento degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e risanamento ambientale del territorio interessato". Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3-bis.Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con apposito decreto avente natura regolamentare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Consiglio federale istituito presso l'ISPRA, definisce i contenuti minimi e i formati dei verbali di accertamento, contestazione e notificazione dei procedimenti di cui all'articolo 29-quattuordecies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
3-ter.((COMMA ABROGATO DAL D.L. 5 GENNAIO 2015, N. 1, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 MARZO 2015, N. 20, COME MODIFICATO DAL D.L. 4 DICEMBRE 2015, N. 191, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 1 FEBBRAIO 2016, N. 13)).

Entrata in vigore il 4 dicembre 2015
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