(promozione a vice questore aggiunto)

Art. 6.(Promozione a vice questore aggiunto)1.La promozione a vice questore aggiunto si consegue:
a)per i commissari capo che accedono alla carriera mediante concorso pubblico, nel limite dell'ottanta per cento dei posti disponibili ((al 30 giugno e)) al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento del corso di formazione dirigenziale, della durata non superiore a tre mesi, con esame finale ((, ferma restando, per coloro che superano il corso, la collocazione in ruolo secondo gli esiti delle procedure di cui alla presente lettera e alla successiva lettera b).)). Allo scrutinio per merito comparativo e' ammesso il personale della carriera dei funzionari ((che abbia compiuto almeno sei anni)) di effettivo servizio nella qualifica di commissario capo; ((, rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre;))b)per i commissari capo che accedono alla carriera mediante concorso interno, nel limite del restante venti per cento dei posti disponibili ((al 30 giugno e)) al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso, per titoli ed esami, e superamento del corso di formazione di cui alla lettera a) ((del presente comma)), riservato ai commissari capo, in possesso di una delle lauree magistrali o specialistiche ((indicate dall'articolo)) 3, comma 2, con almeno sei anni di effettivo servizio nella medesima qualifica ((, rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre)), secondo le modalita' definite con il ((regolamento)) di cui all'articolo 4, comma 6.
((2.Le promozioni a vice questore aggiunto decorrono a tutti gli effetti, rispettivamente, dal 1° luglio e dal 1° gennaio successivi e sono conferite secondo l'ordine della graduatoria di fine corso.))3.Il corso di formazione dirigenziale, di cui al comma 1, lettera a), che si svolge presso la scuola superiore di polizia, ha un indirizzo prevalentemente professionale ed e' finalizzato a perfezionare le conoscenze di carattere tecnico, gestionale e giuridico necessarie per l'esercizio delle funzioni dirigenziali. ((Nella graduatoria di inizio corso, i commissari capo selezionati mediante lo scrutinio per merito comparativo di cui al comma 1, lettera a), precedono quelli vincitori del concorso interno di cui alla successiva lettera b). I commissari capo che non frequentano il corso per un periodo superiore a cinque giorni, anche non consecutivi, non conseguono la promozione, salvo che l'assenza sia determinata da maternita', da gravi infermita', anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attivita' giornaliere, o da altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, o da infermita' dipendente da causa di servizio o contratta durante il corso. In tali ultimi casi, i commissari capo, dopo la riacquistata idoneita' fisico-psichica, sono ammessi a frequentare il primo corso dirigenziale successivo.))4.Le modalita' di svolgimento del corso di formazione dirigenziale di cui al comma 1, lettera a)((del presente articolo)), le modalita' di svolgimento dell'esame finale, nonche' i criteri per la formazione della graduatoria ((...)) di fine corso sono determinati con ((regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.))
Entrata in vigore il 5 febbraio 2020

Sentenze6

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi