sospensione dalla partecipazione agli scrutini

Art. 61. Sospensione dalla partecipazione agli scrutini1.E' sospeso dagli scrutini di promozione il personale ((delle carriere di cui al presente decreto)) rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 58, comma 1, lettere a)e b), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2.Nei confronti del personale di cui al comma 1, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n.3.
3. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano agli scrutini per le promozioni successive al 31 dicembre 2001.
Entrata in vigore il 22 giugno 2017
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