limiti di eta' per il collocamento a riposo d'ufficio

Art. 13. Limiti di eta' per il collocamento a riposo d'ufficio1.Il personale appartenente ai ruoli dei commissari e dei dirigenti della Polizia di Stato e' collocato a riposo d'ufficio al raggiungimento dei seguenti limiti di eta', in relazione alla qualifica rivestita:
((. . . . .)) dirigente generale di pubblica sicurezza: 65 anni; dirigente superiore: 63 anni;
qualifiche inferiori: 60 anni.
2.Gli appartenenti al ruolo direttivo speciale sono collocati a riposo d'ufficio al compimento del sessantesimo anno di eta'.
3.La tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e' sostituita dalla tabella 2 allegata al presente decreto.
Entrata in vigore il 28 dicembre 2007

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