ruoli dei direttori e dei dirigenti tecnici
Art. 29. Ruoli dei direttori e dei dirigenti tecnici1.I ruoli dei direttori tecnici si distinguono come segue:
ruolo degli ingegneri;
ruolo dei fisici;
ruolo dei chimici;
ruolo dei biologi;
ruolo degli psicologi.
2.I ruoli di cui al comma 1 si articolano nelle seguenti qualifiche:
direttore tecnico, limitatamente alla frequenza del corso di formazione iniziale;
direttore tecnico principale;
direttore tecnico capo.
3.I ruoli dei dirigenti tecnici si distinguono come segue:
ruolo degli ingegneri;
ruolo dei fisici;
ruolo dei chimici;
ruolo dei biologi;
ruolo degli psicologi.
4.I ruoli di cui al comma 3 si articolano nelle seguenti qualifiche:
primo dirigente tecnico;
dirigente superiore tecnico.
5.La denominazione del ruolo degli psicologi di cui ai commi 1 e 3 sostituisce quelle di ruolo dei selettori del centro psicotecnico e ruolo dei dirigenti selettori del centro psicotecnico.
6.I ruoli dei direttori e dei dirigenti tecnici medico-legali, previsti dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono soppressi e le relative dotazioni organiche sono portate in aumento a quelle dei corrispondenti ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato. Nei confronti del personale appartenente ai ruoli soppressi e' disposto il transito nei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato, secondo le modalita' previste dall'articolo 55.
7.Le dotazioni organiche dei ruoli di cui ai commi 1 e 3 sono indicate nella tabella 4 che sostituisce la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337. E' conseguentemente ridotta la dotazione organica del ruolo degli operatori e dei collaboratori tecnici come indicato nella predetta tabella 4.
Nota all'art. 29
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, reca: "Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica".
ruolo degli ingegneri;
ruolo dei fisici;
ruolo dei chimici;
ruolo dei biologi;
ruolo degli psicologi.
2.I ruoli di cui al comma 1 si articolano nelle seguenti qualifiche:
direttore tecnico, limitatamente alla frequenza del corso di formazione iniziale;
direttore tecnico principale;
direttore tecnico capo.
3.I ruoli dei dirigenti tecnici si distinguono come segue:
ruolo degli ingegneri;
ruolo dei fisici;
ruolo dei chimici;
ruolo dei biologi;
ruolo degli psicologi.
4.I ruoli di cui al comma 3 si articolano nelle seguenti qualifiche:
primo dirigente tecnico;
dirigente superiore tecnico.
5.La denominazione del ruolo degli psicologi di cui ai commi 1 e 3 sostituisce quelle di ruolo dei selettori del centro psicotecnico e ruolo dei dirigenti selettori del centro psicotecnico.
6.I ruoli dei direttori e dei dirigenti tecnici medico-legali, previsti dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono soppressi e le relative dotazioni organiche sono portate in aumento a quelle dei corrispondenti ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato. Nei confronti del personale appartenente ai ruoli soppressi e' disposto il transito nei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato, secondo le modalita' previste dall'articolo 55.
7.Le dotazioni organiche dei ruoli di cui ai commi 1 e 3 sono indicate nella tabella 4 che sostituisce la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337. E' conseguentemente ridotta la dotazione organica del ruolo degli operatori e dei collaboratori tecnici come indicato nella predetta tabella 4.
Nota all'art. 29
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, reca: "Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica".
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