Art 36

Art. 36.
Promozione ((a))dirigente superiore tecnico

1.La promozione a dirigente superiore tecnico si consegue, nei limiti dei posti disponibili ((al 30 giugno e)) al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale e' ammesso il personale con la qualifica di primo dirigente tecnico che ((...)) abbia compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.((, rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre.))2.Nello scrutinio per merito comparativo si tiene conto, in modo particolare, delle eventuali specializzazioni professionali che hanno maggiore attinenza con i compiti di istituto dei tecnici della Polizia di Stato.
3.Le promozioni hanno effetto ((, rispettivamente, dal 1° luglio e)) dal 1 gennaio ((successivi.))
Entrata in vigore il 5 febbraio 2020

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