attribuzioni dei direttivi e dei dirigenti medici

Art. 44. Attribuzioni dei direttivi e dei dirigenti medici1.I sanitari della Polizia di Stato, fermo restando quanto disposto dall'articolo 6, lettera z), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, hanno le seguenti attribuzioni:
a)provvedono all'accertamento dell'idoneita' psicofisica dei candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato ed alla verifica, anche collegiale, della persistenza dei requisiti psicofisici per il personale in servizio;
b)provvedono all'assistenza sanitaria e di medicina preventiva del personale della Polizia di Stato;
c)in relazione alle esigenze di servizio, e limitatamente alle proprie attribuzioni, possono essere impiegati in operazioni di polizia ed in operazioni di soccorso in caso di pubbliche calamita' ed infortuni;
d)svolgono attivita' di medico nel settore del lavoro nell'ambito delle strutture dipendenti dal Ministero dell'interno e, coloro che hanno esercitato per almeno quattro anni tali attribuzioni, espletano altresi' le attivita' di sorveglianza e vigilanza, nonche' quella di medico competente, previste dalle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nell'ambito delle citate strutture e di quelle di cui all'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche ed integrazioni;
e)rilasciano certificazioni di idoneita' psicofisica anche con le stesse attribuzioni degli ufficiali medici delle Forze armate;
f)provvedono all'istruttoria delle pratiche medico legali del personale della Polizia di Stato e partecipano, con voto deliberativo, alle commissioni di cui agli articoli 1 e 5 della legge 11 marzo 1926, n. 416 e successive modificazioni, allorche' vengono prese in esame pratiche relative a personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato;
g)partecipano al collegio medico legale di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 913;
h)svolgono, presso gli istituti di istruzione della Polizia di Stato, attivita' didattica nel settore di competenza;
i)fanno parte delle commissioni mediche locali di cui all'articolo 119, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285 e all'articolo 319 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e di quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;
j)svolgono le funzioni gia' previste per i soppressi ruoli dei direttori e dei dirigenti tecnici medico legali;
k)non possono esercitare l'attivita' libero-professionale nei confronti degli appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza.
2.Ai fini dell'espletamento delle attivita' previste dal comma precedente, l'Amministrazione della pubblica sicurezza puo' stipulare particolari convenzioni con strutture sanitarie pubbliche.
Note all'art. 44:
- Si riporta il testo dell'art. 6, lettera z), della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale):
"Art. 6 (Competenze dello Stato). - Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti:
a) - v) (Omissis);
z) i servizi sanitari istituiti per le Forze armate ed i Corpi di polizia, per il Corpo degli agenti di custodia e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' i servizi dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato relativi all'accertamento tecnicosanitario delle condizioni del personale dipendente".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 23, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive n. 89/391/CEE, n. 89/654/CEE, n. 89/655/CEE, n. 89/656/CEE, n. 90/269/CEE, n. 90/270/CEE, n. 90/394/CEE e n. 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro):
"Art. 23 (Vigilanza). - 4. Restano ferme le competenze in materia di sicurezza e salute dei lavoratori attribuite dalle disposizioni vigenti agli uffici di sanita' aerea e marittima ed alle autorita' marittime, portuali ed aeroportuali, per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori a bordo di navi e di aeromobili ed in ambito portuale ed aeroportuale, ed ai servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate e per le Forze di polizia; i predetti servizi sono competenti altresi' per le aree riservate o operative e per quelle che presentano analoghe esigenze da individuarsi, anche per quel che riguarda le modalita' di attuazione, con decreto del Ministro competente di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanita'. L'amministrazione della giustizia puo' avvalersi dei servizi istituiti per le Forze armate e di polizia, anche mediante convenzione con i rispettivi ministeri, nonche' dei servizi istituiti con riferimento alle strutture penitenziarie".
- Si riporta il testo vigente degli articoli 1 e 5 della legge 11 marzo 1926, n. 416 (Nuove disposizioni sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermita' dei personali dipendenti dalle amministrazioni militari e da altre amministrazioni dello Stato):
"Art. 1. - Per i personali civili, militari ed operai dipendenti dall'amministrazione della guerra, le pratiche tendenti al riconoscimento da causa di servizio delle ferite, lesioni ed infermita' comunque produttrici di minorazione fisica o psichica o di morte, verranno istruite a cura del comandante del corpo o del capo dell'ufficio, al quale il militare, impiegato, operaio ed agente appartiene e decise da una commissione medica presso un ospedale militare, secondo le norme indicate nei seguenti articoli".
"Art. 5. - Salvo quanto disposto dagli articoli 7 e 8, nel termine di novanta giorni dall'avvenuta partecipazione il militare, l'impiegato o l'operaio puo' ricorrere alla competente Direzione di sanita' militare territoriale. In tal caso la pratica viene deferita all'esame di una Commissione di seconda istanza, composta:
dal direttore di sanita' militare territoriale, il quale puo' delegare un colonnello medico piu' anziano del presidente della Commissione di prima istanza, presidente; da due ufficiali superiori medici, membri.
A richiesta del presidente puo' intervenire ai lavori della Commissione, con parere consultivo e senza diritto a voto, un ufficiale superiore o un impiegato della carriera direttiva o di concetto designato dal comandante del Corpo o capo dell'ufficio, cui appartiene l'interessato.
La procedura prevista dal primo comma deve essere seguita anche quando vi sia discrepanza tra il parere del comandante del Corpo o del capo ufficio e la decisione della Commissione medica ospedaliera.
La Commissione di seconda istanza, ove lo creda previa visita diretta, emette la propria determinazione. Tale determinazione e' considerata definitiva, salvo contrario provvedimento dell'amministrazione centrale in sede competente".
- L'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 913 (Norme per la composizione del collegio medico-legale del Ministero della difesa) ha modificato l'art. 11 della legge 11 marzo 1926, n. 416 che, per completezza di informazione, si riporta integralmente:
"Art. 11. - Alle dipendenze del Ministero della difesa e' istituito un collegio medico-legale, articolato in sei sezioni, di cui una distaccata presso la Corte dei conti e in gabinetti diagnostici in numero adeguato ai compiti attribuiti. Al collegio medico-legale e' assegnato il seguente personale medico:
a) un generale medico in servizio permanente effettivo, presidente;
b) un generale medico in servizio permanente effettivo appartenente possibilmente a forza armata diversa da quella del presidente, con funzioni di vice presidente;
c) due ufficiali superiori medici dell'Esercito, di cui uno segretario del collegio medico-legale e l'altro della sezione staccata presso la Corte dei conti;
d) quattro generali o colonnelli medici dell'Esercito, un contrammiraglio o capitano di vascello medico, un generale o un colonnello medico del Corpo sanitario aeronautico con funzioni di presidenti delle sei sezioni di cui una distaccata presso la Corte dei conti;
e) quattordici ufficiali superiori medici dell'Esercito, sette ufficiali superiori medici della Marina, sette ufficiali superiori del Corpo sanitario aeronautico, due ufficiali superiori medici o funzionari medici di qualifica equipollente di polizia, con funzioni di membri effettivi delle sei sezioni;
f) quattordici ufficiali inferiori medici dell'Esercito, sette ufficiali inferiori medici della Marina, sette ufficiali inferiori medici del Corpo sanitario aeronautico, due ufficiali inferiori medici o funzionari medici di qualifica equipollente di polizia, con funzione di membri aggiunti delle sei sezioni.
I componenti del collegio sono scelti possibilmente fra liberi docenti o specializzati in una branca medico-chirurgica. In mancanza di maggior generali o contrammiragli in servizio permanente, le funzioni di presidente di sezione sono affidate a maggior generali o contrammiragli in ausiliaria o nella riserva o a colonnelli o capitani di vascello medici in servizio permanente, fermo restando il numero complessivo degli ufficiali medici di cui alle lettere c), d) ed e) del comma precedente.
Tra i membri effettivi ed aggiunti di cui alle lettere e) ed f) del primo comma vengono tratti gli ufficiali medici specializzati per le esigenze dei gabinetti di radiologia, di analisi cliniche, di cardiologia, di elettroencefalografia, di neurologia, di oculistica, di otorinolaringoiatria.
Gli ufficiali medici di cui alle lettere c), d), e) ed f) del primo comma possono appartenere oltre che al servizio permanente anche alle categorie in congedo, anche se collocati in quest'ultima posizione ai sensi dell'art. 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336.
In presenza di vacanze organiche nei ruoli degli ufficiali medici in servizio permanente effettivo delle Forze armate o in mancanza di ufficiali medici delle altre categorie richiamate, gli ufficiali medici di cui alle lettere e) ed f) del primo comma possono essere sostituiti, fino ad un terzo dell'organico predetto, da medici civili convenzionati scelti fra liberi docenti o specializzati in una branca medico-chirurgica, particolarmente competenti in medicina legale militare.
La nomina dei componenti del collegio e' fatta con decreto del Ministro della difesa, da registrarsi alla Corte dei conti.
Il presidente del collegio medico-legale puo' richiedere l'intervento, con parere consultivo e senza diritto al voto, di medici estranei al collegio, scelti tra specialisti civili che siano titolari o liberi docenti universitari.
Ai predetti consulenti e' corrisposto un gettone di presenza nella misura di lire ventimila per ciascuna giornata di adunanza del collegio tenuta con il loro intervento.
Per le esigenze di funzionamento del collegio e dei gabinetti diagnostici i compententi Ministeri disporranno l'assegnazione di personale adeguato nelle qualifiche e nel numero fino a raggiungere un organico massimo complessivo di sessanta elementi.
Secondo le esigenze, il personale assegnato dovra' comprendere tecnici di radiologia medica, di laboratorio analisi, di elettrofonocardiografia, e di elettroencefalografia, nonche' dattilografi, impiegati civili d'ordine, operai per analisi e gabinetti.
In tutti i casi in cui si verificano nella definizione delle pratiche sanitarie arretrati di lavoro superiori agli anni due, i competenti Ministeri devono assicurare il pronto raggiungimento del suddetto organico complessivo".
- Si riporta il testo dell'art. 119, comma 4 (Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada):
"L'accertamento dei requisiti fisici e psichici e' effettuato da commissioni mediche locali costituite in ogni provincia presso le unita' sanitarie locali del capoluogo di provincia, nei riguardi:
a) dei mutilati e minorati fisici. Nel caso in cui il giudizio di idoneita' non possa essere formulato in base ai soli accertamenti clinici si dovra' procedere ad una prova pratica di guida su veicolo adattato in relazione alle particolari esigenze;
b) di coloro che abbiano superato i sessantacinque anni di eta' ed abbiano titolo a guidare autocarri di massa complessiva, a pieno carico, superiore a 3,5 t, autotreni ed autoarticolati, adibiti al trasporto di cose, la cui massa complessiva, a pieno carico, non sia superiore a 20 t, macchine operatrici;
c) di coloro per i quali e' fatta richiesta dal prefetto o dall'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.;
d) di coloro nei confronti dei quali l'esito degli accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio faccia sorgere al medico di cui al comma 2 dubbi circa l'idoneita' e la sicurezza della guida;
d-bis) dei soggetti affetti da diabete per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti C, D, CE, DE e sottocategorie. In tal caso la commissione medica e' integrata da un medico specialista diabetologo, sia ai fmi degli accertamenti relativi alla specifica patologia sia ai fini dell'espressione del giudizio finale".
- Si riporta il testo dell'art. 319 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada):
"Art. 319 (Art. 119 Cod. Str.) (Requisiti fisici e psichici per il conseguimento, la revisione e la conferma di validita' della patente di guida). - 1. Per il conseguimento, la revisione o la conferma di validita' della patente di guida per autoveicoli o motoveicoli occorre che il richiedente, all'accertamento sanitario praticato con i comuni esami clinici e con gli accertamenti specialistici ritenuti necessari, non risulti affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale, tale da impedire di condurre con sicurezza i tipi di veicoli alla guida dei quali la patente abilita.
2. I medici di cui all'art. 119, comma 2, del codice, nel rilasciare il certificato d'idoneita' alla guida, dovranno tenere in particolare considerazione le affezioni morbose di cui all'art. 320.
3. Quando dalle constatazioni obiettive, o dai risultati della visita psicologica di cui all'art. 119, comma 9, del codice, e dalle altre indagini cliniche e di laboratorio ritenute indispensabili, si evidenzino malattie fisiche o psichiche o deficienze organiche o minorazioni anatomiche o funzionali di cui agli articoli 320, 321, 322 e 323, il medico puo' rilasciare il certificato di idoneita' solo quando accerti e dichiari che esse non possono comunque pregiudicare la sicurezza nella guida di quei tipi di veicoli ai quali la patente abilita.
4. Nei casi dubbi, o quando sia espressamente previsto, il giudizio di idoneita' viene demandato alla competenza della commissione medica locale di cui all'art. 119, comma 4, del codice, che indichera' anche l'eventuale scadenza entro la quale effettuare il successivo controllo, cui e' subordinato il rilascio o la conferma o la revisione della patente di guida.
5. Il medico accertatore di cui all'art. 119, comma 2, del codice, effettua la visita medica di idoneita' alla guida presso la struttura pubblica di appartenenza o comunque all'interno di gabinetti medici dotati delle attrezzature necessarie allo scopo".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, reca: "Approvazione del testo unico delle nonne sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato".
Entrata in vigore il 20 novembre 2000
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