Art 3
Art. 3.
(Disposizioni per il sistema educativo, scolastico e formativo, ((ivi comprese modalita'))di gestione dei casi di positivita' all'infezione da SARS-CoV-2). ((26))1.A decorrere dal 1° aprile 2022, fino alla conclusione ((dell'anno scolastico 2021/2022)), ferma restando per il personale scolastico l'applicazione del regime dell'autosorveglianza di cui all'articolo 10-ter del presente decreto, nella gestione dei contatti stretti tra gli alunni a seguito della positivita' all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo, ivi compresi le scuole paritarie e quelle non paritarie nonche' i centri provinciali per l'istruzione degli adulti, si applicano le misure di cui ai commi 2 e 3. Resta fermo lo svolgimento in presenza delle attivita' educative e didattiche e la possibilita' di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione a manifestazioni sportive. All'attuazione del presente comma si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili ((a legislazione vigente.))((26))2.Nelle istituzioni del sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, in presenza di almeno quattro casi di positivita' tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione o gruppo classe, l'attivita' educativa e didattica prosegue in presenza per tutti e i docenti e gli educatori ((...)) utilizzano i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19. Alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test e' attestato con una autocertificazione. ((26))3.Nelle scuole primarie di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e nelle scuole secondarie di primo grado di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, nonche' nelle scuole secondarie di secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, in presenza di almeno quattro casi di positivita' tra gli alunni presenti in classe, l'attivita' didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di eta' per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19. Alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test e' attestato con una autocertificazione.
4.Gli alunni delle scuole primarie , delle scuole secondarie di primo e secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale in isolamento ai sensi dell'articolo 10-ter in seguito all'infezione da SARS-CoV-2, possono seguire l'attivita' scolastica nella modalita' della didattica digitale integrata su richiesta della famiglia o dello studente, se maggiorenne ((...)). La riammissione in classe dei suddetti alunni e' subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a cio' abilitati. ((26))5.Fino alla conclusione ((dell'anno scolastico 2021/2022)), nelle istituzioni e nelle scuole di cui al presente articolo nonche' negli istituti tecnici superiori continuano ad applicarsi le seguenti misure di sicurezza:
a)e' fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva, ((fatta eccezione per i bambini accolti nel sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65)), per i soggetti con patologie o disabilita' incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attivita' sportive;
b)e' raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;
c)resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°. ((26))
(26)
---------------AGGIORNAMENTO (26)
Il D.L. 24 marzo 2022, n. 24, convertito con modificazioni dalla L. 19 maggio 2022, n. 52, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal 1° aprile 2022.
(Disposizioni per il sistema educativo, scolastico e formativo, ((ivi comprese modalita'))di gestione dei casi di positivita' all'infezione da SARS-CoV-2). ((26))1.A decorrere dal 1° aprile 2022, fino alla conclusione ((dell'anno scolastico 2021/2022)), ferma restando per il personale scolastico l'applicazione del regime dell'autosorveglianza di cui all'articolo 10-ter del presente decreto, nella gestione dei contatti stretti tra gli alunni a seguito della positivita' all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo, ivi compresi le scuole paritarie e quelle non paritarie nonche' i centri provinciali per l'istruzione degli adulti, si applicano le misure di cui ai commi 2 e 3. Resta fermo lo svolgimento in presenza delle attivita' educative e didattiche e la possibilita' di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione a manifestazioni sportive. All'attuazione del presente comma si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili ((a legislazione vigente.))((26))2.Nelle istituzioni del sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, in presenza di almeno quattro casi di positivita' tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione o gruppo classe, l'attivita' educativa e didattica prosegue in presenza per tutti e i docenti e gli educatori ((...)) utilizzano i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19. Alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test e' attestato con una autocertificazione. ((26))3.Nelle scuole primarie di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e nelle scuole secondarie di primo grado di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, nonche' nelle scuole secondarie di secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, in presenza di almeno quattro casi di positivita' tra gli alunni presenti in classe, l'attivita' didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di eta' per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19. Alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test e' attestato con una autocertificazione.
4.Gli alunni delle scuole primarie , delle scuole secondarie di primo e secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale in isolamento ai sensi dell'articolo 10-ter in seguito all'infezione da SARS-CoV-2, possono seguire l'attivita' scolastica nella modalita' della didattica digitale integrata su richiesta della famiglia o dello studente, se maggiorenne ((...)). La riammissione in classe dei suddetti alunni e' subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a cio' abilitati. ((26))5.Fino alla conclusione ((dell'anno scolastico 2021/2022)), nelle istituzioni e nelle scuole di cui al presente articolo nonche' negli istituti tecnici superiori continuano ad applicarsi le seguenti misure di sicurezza:
a)e' fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva, ((fatta eccezione per i bambini accolti nel sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65)), per i soggetti con patologie o disabilita' incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attivita' sportive;
b)e' raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;
c)resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°. ((26))
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---------------AGGIORNAMENTO (26)
Il D.L. 24 marzo 2022, n. 24, convertito con modificazioni dalla L. 19 maggio 2022, n. 52, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal 1° aprile 2022.
3. TAR Roma, sez. 3Q, sentenza breve 2022-06-08, n. 202207451Provvedimento:Leggi di più...- annullamento ordinanza ministeriale·
- difetto di motivazione·
- diritti dei giovani·
- disparità di trattamento·
- dispositivi di protezione delle vie respiratorie·
- eccesso di potere·
- giudizio amministrativo·
- improcedibilità del ricorso·
- inammissibilità della questione di costituzionalità in sede di giurisdizione amministrativa·
- interpretazione art. 60 c.p.a.·
- legittimità costituzionale·
- obbligo mascherine·
- ordinanza ponte·
- ricorso per sopravvenuta carenza di interesse·
- sospensione del giudizio·
- tutela della salute·
- tutela della salute pubblica·
- violazione art. 3 Costituzione
4. TAR Ancona, sez. I, sentenza 2021-12-22, n. 202100888Provvedimento:Leggi di più...- annullamento di ordinanza·
- compensazione delle spese processuali·
- danno risarcimento·
- didattica digitale integrata·
- improcedibilità della domanda·
- misure restrittive COVID-19·
- nesso causale·
- onere della prova·
- responsabilità aquiliana·
- sopravvenuta carenza di interesse
5. TAR Catania, sez. III, sentenza 2021-10-12, n. 202103091Provvedimento:Leggi di più...- art. 1809 c.c.·
- art. 50 D. Lgs. n. 267/2000·
- art. 73 c.p.a.·
- convenzione tra enti pubblici·
- difetto di giurisdizione·
- diritto amministrativo·
- diritto scolastico·
- eccezioni processuali·
- emergenza COVID-19·
- giurisdizione·
- ordinanza sindacale·
- principio di legittimo affidamento·
- principio di proporzionalità·
- principio di ragionevolezza·
- sgombero locali·
- tutela degli interessi pubblici·
- tutela giurisdizionale