Art 3

Art. 3.

Disposizioni urgenti ((per i servizi educativi per l'infanzia,))per le attivita' scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado e per l'istruzione superiore.

1.Dal 26 aprile 2021 e fino alla conclusione dell'anno scolastico 2020-2021, e' assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dell'attivita' scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, nonche', almeno per il 50 per cento della popolazione studentesca, delle attivita' scolastiche e didattiche della scuola secondaria di secondo grado di cui al comma2.Le disposizioni di cui al primo periodo non possono essere derogate da provvedimenti dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e dei Sindaci. La predetta deroga e' consentita solo in casi di eccezionale e straordinaria necessita' dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. I provvedimenti di deroga sono motivatamente adottati sentite le competenti autorita' sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalita', anche con riferimento alla possibilita' di limitarne l'applicazione a specifiche aree del territorio.
2. Dal 26 aprile 2021 e fino alla conclusione dell'anno scolastico 2020-2021, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attivita' didattica, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, affinche', nella zona rossa, sia garantita l'attivita' didattica in presenza ad almeno il 50 per cento e ((fino al)) 75 ((per cento della popolazione)) studentesca e, nelle zone gialla e arancione, ad almeno il 70 per cento e fino al 100 per cento della popolazione studentesca. La restante parte della popolazione studentesca delle predette istituzioni scolastiche si avvale della didattica a distanza.
3.Resta sempre garantita la possibilita' di svolgere attivita' in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilita' e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto ((dalle linee guida di cui al decreto)) del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento telematico con gli alunni della classe che ((si avvalgono della didattica)) digitale integrata.
4.Dal 26 aprile 2021 e fino al 31 luglio 2021, nelle zone gialla e arancione, le attivita' didattiche e curriculari delle universita' sono svolte prioritariamente in presenza secondo i piani di organizzazione della didattica e delle attivita' curricolari predisposti nel rispetto di linee guida adottate dal Ministero dell'universita' e della ricerca. Nel medesimo periodo, nella zona rossa, i piani di organizzazione della didattica e delle attivita' curriculari di cui al primo periodo possono prevedere lo svolgimento in presenza delle attivita' formative degli insegnamenti relativi al primo anno dei corsi di studio ovvero delle attivita' formative rivolte a classi con ridotto numero di studenti. Sull'intero territorio nazionale, i medesimi piani di organizzazione della didattica e delle attivita' curriculari prevedono, salva diversa valutazione delle universita', lo svolgimento in presenza degli esami, delle prove e delle sedute di laurea, delle attivita' di orientamento e di tutorato, delle attivita' dei laboratori, nonche' l'apertura delle biblioteche, delle ((sale di lettura)) e delle ((sale di studio)), tenendo conto anche delle specifiche esigenze formative degli studenti con disabilita' e degli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento.
5.Le disposizioni del comma 4 si applicano, per quanto compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, ferme restando le attivita' che devono necessariamente svolgersi in presenza, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento che puo' acquisire il parere, per i Conservatori di Musica, del Comitato Territoriale di Coordinamento (CO.TE.CO.) e, per le Accademie e gli ((istituti superiori per le industrie artistiche)), della competente Conferenza dei Direttori, nonche' alle attivita' delle altre istituzioni di alta formazione collegate alle universita'.
Entrata in vigore il 21 giugno 2021

Sentenze7


  • 1. Trib. Livorno, sentenza 18/09/2024, n. 667
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    • 2. Trib. Livorno, sentenza 10/01/2024, n. 20
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      • 3. TAR Roma, sez. 3Q, sentenza breve 2022-06-08, n. 202207451
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        • annullamento ordinanza ministeriale·
        • difetto di motivazione·
        • diritti dei giovani·
        • disparità di trattamento·
        • dispositivi di protezione delle vie respiratorie·
        • eccesso di potere·
        • giudizio amministrativo·
        • improcedibilità del ricorso·
        • inammissibilità della questione di costituzionalità in sede di giurisdizione amministrativa·
        • interpretazione art. 60 c.p.a.·
        • legittimità costituzionale·
        • obbligo mascherine·
        • ordinanza ponte·
        • ricorso per sopravvenuta carenza di interesse·
        • sospensione del giudizio·
        • tutela della salute·
        • tutela della salute pubblica·
        • violazione art. 3 Costituzione

      • 4. TAR Ancona, sez. I, sentenza 2021-12-22, n. 202100888
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        • annullamento di ordinanza·
        • compensazione delle spese processuali·
        • danno risarcimento·
        • didattica digitale integrata·
        • improcedibilità della domanda·
        • misure restrittive COVID-19·
        • nesso causale·
        • onere della prova·
        • responsabilità aquiliana·
        • sopravvenuta carenza di interesse

      • 5. TAR Catania, sez. III, sentenza 2021-10-12, n. 202103091
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        • art. 1809 c.c.·
        • art. 50 D. Lgs. n. 267/2000·
        • art. 73 c.p.a.·
        • convenzione tra enti pubblici·
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